Se si usa il cortile condominiale come parcheggio, si può avere diritto al posto assegnato? Lo chiarisce una sentenza della Cassazione
Se si adibisce il cortile condominiale a parcheggio, l’assegnazione dei posti auto ai singoli condomini incide sul diritto di proprietà di tutti loro? Può l’assemblea di condominio decidere, a maggioranza, di assegnare posti auto nominativi a chi ha due auto?
Di questo problema si è occupata la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 1004 del 22 gennaio 2004 ha fornito delle precisazioni importanti: sì, incide sul diritto di proprietà dei condomini, e per questo per l’assegnazione dei posti auto nominativi c’è bisogno dell’unanimità.
Nel caso di specie, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, che in sua assenza aveva approvato una delibera in cui veniva destinato l’uso di una parte del cortile condominiale come parcheggio per le auto dei condomini, che così potevano parcheggiare la seconda auto fuori dal garage.
Il condomino riteneva che la delibera doveva considerarsi illegittima, in quanto violava il regolamento condominiale che destinava il cortile a giardino con tanto di divieto di parcheggio.
In primo grado la domanda del condomino veniva rigettata, ma la sentenza veniva riformata in secondo grado dal Tribunale di Ravenna, annullando la delibera condominiale oggetto della contesa.
La fondamentale osservazione del Tribunale era che “la decisione aveva comportato la divisione del cortile comune e avrebbe dovuto quindi essere presa all’unanimità”.
Il condominio si era quindi rivolto alla Corte di Cassazione nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza che aveva giudicato illegittima la delibera assembleare.
Secondo il condominio l’errore del Tribunale sarebbe consistito nell’erronea convinzione che l’assegnazione dei posti auto nel cortile costituisse una innovazione che comportava una divisione del cortile comune, per la quale era effettivamente richiesta l’unanimità dei consensi. Inoltre, l’assemblea di condominio aveva la possibilità, a maggioranza, disciplinare l’uso della cosa comune, anche assegnando posti auto nominativi a ciascun condomino.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condominio ricorrente, in quanto infondato. Secondo gli Ermellini, infatti, il Tribunale aveva correttamente inquadrato l’assegnazione dei posti auto in cortile nell’ambito delle “innovazioni vietate”, di cui all’art. 1120, comma 2, cod. civ., in quanto l’assegnazione stessa comportava l’impossibilità, per i condomini che non possedevano una seconda auto, di poter utilizzare una parte rilevante del cortile di proprietà comune.
Di conseguenza, poiché questa decisione andava ad incidere sulla sfera del diritto di proprietà dei singoli condomini, la stessa avrebbe dovuto essere presa all’unanimità. Per questo, la Cassazione ha rigettato il ricorso del condominio, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato il condominio a pagare le spese processuali.
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