In base all’art. 483 c.p.p. al creditore è data la possibilità di avvalersi di diverse forme di espropriazione, allo scopo di ottenere la piena tutela dei propri crediti

Tra queste, vi rientra certamente l’espropriazione mobiliare e quella immobiliare. Cosicché, nel caso in cui il singolo mezzo di espropriazione non sia sufficiente a soddisfare la sua legittima pretesa, al creditore è data la possibilità di “cumulare” diversi mezzi di espropriazione.
In quest’ottica il debitore, non rimane totalmente privo di tutela, ben potendo proporre opposizione, qualora l’esecuzione iniziata risulti eccessiva rispetto all’entità del credito dovuto.
Ed invero, in materia di espropriazione forzata l’esigenza è sempre quella di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali, nonché garantire l’operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell’eventuale fase patologica di una relazione contrattuale.
Ciò comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato già integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario.

Il principio di diritto

Il principio è stato affermato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 7078 del 2015 e di recente è stato posto a fondamento della decisione adottata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, che ha respinto l’opposizione presentata dalla debitrice ai sensi dell’art. 483 c.p.c., ammettendo la possibilità per il creditore di soddisfarsi attraverso il pignoramento mobiliare presso la sua abitazione.
Nel caso di specie, il giudice capitolino aveva osservato che la sola esecuzione forzata sulla retribuzione percepita dalla debitrice pari ad 1/5 mensile degli emolumenti non aveva consentito al creditore di soddisfare integralmente il suo credito.
Questi era riuscito a percepire la somma di 1.931 euro per l’anno 2016, nonché l’importo di 1.954 euro per l’anno successivo, a fronte di un credito precettato di 32.367 euro.
A nulla è valso, perciò, alla parte debitrice, presentare opposizione contro l’ordinanza di assegnazione, posto che a fronte della citata situazione, il Tribunale di Roma ha ritenuto di dover autorizzare il creditore a soddisfarsi mediante l’ulteriore esecuzione mobiliare.

La redazione giuridica

 
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