Un infortunio occorso ad uno studente durante una partita di pallamano organizzata dalla scuola, ma per i giudici della Cassazione l’incidente si è verificato per un ragionevole caso fortuito

La vicenda

Nel 2016 la Corte d’Appello di L’Aquila aveva respinto il ricorso interposto dai due genitori in relazione alla pronunzia del Tribunale de L’Aquila con la quale era stata rigettata la loro domanda proposta nei confronti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, nonché dell’Istituto scolastico frequentato dal proprio figlio, al fine di ottenere risarcimento dei danni subiti da quest’ultimo per un infortunio occorso durante un torneo di pallamano organizzato dalla scuola.
Da tale evento il ragazzo aveva riportato gravi lesioni fisiche, localizzate alla bocca, per essere caduto durante la partita e aver sbattuto contro una panchina.

La pronuncia della Cassazione

In caso di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nel corso di una partita di pallamano, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
In passato è stato anche affermato che, in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe al medesimo dare la prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare che esso si verifichi, ivi ricompresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.

Ebbene, di tali principi di diritto, la corte di merito aveva fatto piena e corretta applicazione.

Dall’istruttoria processuale era emerso, infatti, che “la partita [nella quale si era verificato l’incidente] rientrava nella normale attività didattica della scuola; non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori; la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante; il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo alla partita;… l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori”.
Ebbene, alla luce di siffatte emergenze processuali la corte territoriale aveva escluso la “rilevanza causale” della presenza della panchina contro la quale “sfortunatamente il giocatore era andato ad impattare” essendo “notorio che i campi da gioco siano fiancheggiati da una o più panchine per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti, sicché la presenza della stessa costituiva ordinario completamento del campo da gioco, e non certamente una insidia”.
Per i giudici della Cassazione la corte d’appello aveva, perciò, correttamente attribuito la verificazione dell’evento ad una ragionevole causa fortuita.
Dal canto suo, la scuola aveva fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell’art. 2048 c.c., posto che il sinistro si era verificato con modalità tali da non potere essere impedito.
A tali conclusioni i giudici della Cassazione hanno ritenuto di dover dar seguito; cosicché il ricorso è stato definitamente rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 
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