Danni da esposizione all’amianto, la Cassazione fa il punto

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Il datore di lavoro è responsabile per i danni derivanti da esposizione ad amianto anche se il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti tale sostanza, perché l’intrinseca pericolosità delle fibre di amianto era conosciuta da tempo e l’onere della prova di aver adottato tutte le adeguate cautele grava sul datore di lavoro.

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Ad affermarlo è stata la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22710, depositata lo scorso 6 novembre 2015. Come è facile intuire, la vicenda investiva la domanda di risarcimento danni “iure proprio” e “iure hereditatis” proposta nei confronti del datore di lavoro del proprio dante cause, deceduto a seguito del contatto, nell’esercizio della propria attività lavorativa intervenuta tra gli anni 1955 a 1982, a sostanze cancerogene e gravemente lesive per la salute umana, quali nella specie, l’amianto.

La sentenza è importante perché offre lo spunto per sottoporre all’attenzione un problema tanto complesso e ampiamente dibattuto, attualmente oggetto di numerosi casi giudiziari. Non è necessario spendere molte parole per ricordare quanto sia pericoloso e quali possano essere i rischi concretamente connessi all’esposizione a questa sostanza.

Come noto, questo materiale (dal greco amiantos, incorruttibile, “pietra che non si consuma”), in ragione delle sue notevoli proprietà come l’elevata resistenza al calore, la non infiammabilità, la resistenza a composti chimici aggressivi, la sua resistenza elettrica, è stato inserito nel passato come componente rafforzante in molteplici materiali. L’uso che ne è stato fatto, è stato il più variegato.

Utilizzato per lo più in ambito industriale, edile e civile, se ridotto in polvere produce delle fibre piccolissime. È proprio l’esposizione a dette fibre che causa conseguenze devastanti per l’uomo; ad essere colpito, in particolare, l’apparato respiratorio.

La vicenda quest’oggi in commento è una vicenda purtroppo comune a molte altre. Stesso comune denominatore: la domanda di giustizia contro i danni dell’illecita esposizione alla sostanza pericolosa, l’esser costretti a convivere con il peggioramento delle proprie condizioni di vita o con il timore del manifestarsi in un futuro più o meno prossimo, di una grave malattia.

Le difficoltà che si registrano nel gestire, soprattutto a livello giudiziario, normativo e sistematico il fenomeno, derivano – come è agevole immaginare, principalmente dalla complessità di un problema per sua stessa natura articolato, che richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo interessi ed aspetti variegati, da quello sanitario, ambientale, economico e previdenziale.

Manca un intervento teso a superare «l’empasse» e l’inadeguatezza degli strumenti quest’oggi a disposizione. Manca un intervento che sia davvero multidisciplinare, che faccia chiarezza circa i possibili risvolti di tutela concretamente realizzabili.

Sul piano processuale, le carenze maggiori pongono la questione della grave difficoltà di rispondere efficacemente alla domanda di chi ha subito danni dall’esposizione all’amianto. Se da una parte ci si trova dinanzi alla eterogeneità (o forse disorganicità?) degli interventi normativi, sostanziali e processuali in materia, in sede civile e penale e che allo stato attuale rendono gravemente oneroso e oltremodo complesso ottenere giustizia, dall’altro lato si pone un problema ontologicamente connesso al fenomeno stesso.

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Anzitutto, il numero dei soggetti esposti in maniera significativa all’amianto è davvero enorme. Non solo. L’arco temporale di riferimento entro il quale le malattie connesse all’esposizione al materiale possono manifestarsi è estremamente ampio; possono giungere siano addirittura a quarant’anni dal contatto con le fibre. Da ultimo, l’ulteriore evidenza che non esiste una soglia minima di esposizione al di sotto della quale il rischio possa considerarsi non rilevante. Una volta acquisita questa consapevolezza ci si aspetta l’elaborazione di una normativa che si allinei il più possibile agli ultimi approdi giurisprudenziali  in materia, anche attraverso la disamina delle pronunce, norme e strumenti processuali stranieri.

Si ricordi che l’11 maggio del 2010 la Cassazione francese ha pronunciato una sentenza con la quale si è riconosciuto ad alcuni lavoratori esposti ad amianto nel corso della loro attività professionale – il risarcimento del c.d. préjudice d’anxiété legato – cioè – al timore di contrarre in futuro una delle malattie che tale sostanza è in grado di provocare. Perché come da molti evidenziato, tante sono le persone che purtroppo portano i segni evidenti della malattia, ma tanti altri, troppi ancora, che pur non denunciando al momento alcunché, lamentano il peggioramento delle proprie condizioni di vita, oltre a trovarsi nella condizione di convivere con il timore del manifestarsi in futuro, di una delle gravi malattie di cui si tratta.

Se tutto ciò è vero, l’odierna sentenza della Sezione Lavoro offre lo spunto e l’occasione per ripercorrere le tappe dell’intervento giurisprudenziale italiano in materia, a partire dai più recenti interventi della Suprema Corte, le sentenze Cass. 3.8.2012 n. 13956; Cass. 8.10.2012 n. 17092; Cass. 5.8.2013 n. 18626, con le quali si è ribadito che la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (Cass. 19.4.2003 n. 6377, Cass. 1.10.2003 n. 16645).

Come ricordato, “sebbene l’art. 2087 c.c. non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva, esso sanziona in egual modo, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (Cass. 1.2.2008 n. 2491; Cass. 11.7.2011 n. 15156; Cass. 14.1.2005 n. 644).

Già dal 2005 la Cassazione aveva, poi, ritenuto irrilevante il fatto che l’introduzione delle norme per il trattamento dei materiali contenenti siffatta sostanza (D.P.R. 10 febbraio 1982 n. 15) fosse successiva al periodo della contaminazione nel rapporto di lavoro (Cass. 30-6- 2005 n. 14010); la pericolosità della lavorazione dell’amianto era infatti nota da epoca ben anteriore.

E dopo una complessa ricostruzione storico-giuridica dell’art. 2087 c.c. i giudici ermellini, sono giunti alla conclusione per cui, posto che l’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica, laddove sia incontestato il nesso causale tra l’evento e l’attività svolta, è del tutto irrilevante la circostanza che all’epoca dei fatti di causa, non si sapesse che anche singole fibre d’amianto inalate potevano essere letali; è piuttosto, rilevante il mancato assolvimento della prova liberatoria da parte del datore di lavoro; si tratta infatti, di ipotesi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. di tutte quelle misure di cui si è innanzi già detto.

Avv. Sabrina Caporale

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