Accolto il ricorso di tre persone che avevano riportato danni da micropermanenti a causa di un incidente stradale. Per la Cassazione l’accertamento non richiede necessariamente un referto di diagnostica per immagini

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22066/2018, si è pronunciata sul ricorso presentato da tre persone che avevano riportato danni da micropermanenti dopo un sinistro stradale. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda di risarcimento soltanto in relazione all’invalidità temporanea. Aveva invece negato il risarcimento del danno correlato all’invalidità permanente ritenendo che questa non fosse stata accertata in conformità alle previsioni di legge.

Il Tribunale di Avellino, pronunciandosi in seconda istanza, aveva confermato la sentenza. Il Giudice aveva sottolineato la necessità di un ‘accertamento clinico strumentale’ da intendersi quale referto di diagnostica per immagini ai fini del risarcimento del danno biologico permanente. Di contro, ai fini del risarcimento dell’invalidità temporanea veniva ritenuto sufficiente il mero riscontro visivo da parte del medico legale.

Secondo i ricorrenti, invece, la normativa, in entrambi i casi, doveva leggersi in correlazione alla necessità che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”. A loro avviso, le disposizioni di legge esplicherebbero, senza sostanziali differenze tra loro, “i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo la leges artis)”.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la contestazione.

Richiamando un precedente orientamento, i Giudici del Palazzaccio hanno ribadito che in materia di risarcimento del danno da cosiddette micropermanenti, la normativa va interpretata nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali.

Al proposito, l’accertamento clinico strumentale obiettivo non può in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori. Ciò a meno che non si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

Pertanto, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.

La Suprema Corte, in conclusione, ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando la causa al Tribunale per una nuova pronuncia.

 

Leggi anche:

DANNO NON PATRIMONIALE NEI RECENTI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui