La Suprema Corte si è pronunciata sul riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 25 novembre 2024, n. 30256).
I Giudici di appello hanno chiarito che la normativa stabilisce che l’indennizzo aggiuntivo decorra dalla data di inizio di validità della L. n. 229/2005 per chi aveva già diritto all’indennizzo base a quella data. Invece, per coloro che hanno acquisito il diritto all’indennizzo base successivamente, la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo coincide con quella dell’indennizzo base.
Difatti, il decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2006, recante “Ricognizione delle modalità procedurali relative all’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, all’art. 1, comma 4”, riconosce l’indennizzo aggiuntivo a decorrere “dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari dell’indennizzo base”.
Per i soggetti che acquisiscono la titolarità dell’indennizzo base in data successiva, il decreto puntualizza che “il riconoscimento dell’indennizzo aggiuntivo spetta con decorrenza dalla data dell’indennizzo base”.
In altri termini, il decreto citato ancora la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo alla data di entrata in vigore della Legge n. 229 del 2005, per chi, a quella data, risulti già titolare dell’indennizzo base, mentre solo per chi acquisisca il diritto all’indennizzo base in epoca posteriore, la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo collima con la decorrenza dell’indennizzo base.
Avv. Emanuela Foligno
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