La clausola claims made non è limitativa della responsabilità (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32048).
Il paziente aveva richiesto il risarcimento del danno per postumi invalidanti ritenuti conseguenza di responsabilità professionale da attività medica, ottenendo una condanna dell’ASL Napoli 1 Centro con ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c.
Successivamente, la ASL ha proposto appello contro tale ordinanza, lamentando il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa, deducendo che:
- il periodo di efficacia della polizza era compreso tra le ore 24 del 31 marzo 2014 e le ore 24 del 31 marzo 2017;
- la polizza copriva in via retroattiva i danni conseguenti a sinistri verificatisi nei due anni antecedenti alla data di decorrenza, ovvero i sinistri successivo al 31 agosto 2012;
- il sinistro oggetto di causa risaliva ad epoca ben anteriore, dato che il paziente aveva riportato danno permanente biologico dopo essersi sottoposto a due interventi chirurgici alla mano sinistra in data 8 maggio 2009 e 13 luglio 2009.
La Corte d’Appello di Napoli rigetta l’appello e conferma l’impugnata ordinanza ex art 702 ter cpc e la ASL propone ricorso per Cassazione.
La clausola claims made
Lamenta che la corte territoriale non ha considerato che il contratto stipulato conteneva una clausola claims made che integrava una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cc, nella misura in cui faceva dipendere la possibilità di evitare la decadenza non dal comportamento dell’assicurato, bensì dalla condotta del terzo danneggiato che aveva avanzato la richiesta di risarcimento, condotta sulla quale l’assicurato, che aveva l’onere di denunciare il sinistro solo dopo aver ricevuto dal danneggiato la richiesta di risarcimento, non poteva certo influire.
La Suprema Corte respinge la doglianza.
Sulla vessatorietà della clausola claims made, la quale – come già precisato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9140/2016 e Cass., Sez. Un., n. 22437/2018) – è da reputarsi in termini di delimitazione dell’oggetto del contratto, con conseguente esclusione, quindi, della natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 cc, è clausola non limitativa della responsabilità, «correlandosi l’insorgenza dell’indennizzo, e specularmente dell’obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle “conseguenze patrimoniali” di cui “l’assicurato intende traslare il rischio”: cioè, del “danno”) e della richiesta del danneggiato».
Oltre a ciò viene ribadito che in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cc nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 cod. civ., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe (Cass. n. 12908/2022; Cass. n. 12462/2024).
In conclusione, quindi, il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno