Danno all’occhio sinistro cagionato dalla bottiglia di una bibita (Corte Appello Salerno, sez. I, 13/10/2022,  n.1350).

Danno all’occhio sinistro causato dall’apertura di una bibita.

Il danneggiato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, l’industria di bevande chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a seguito delle lesioni fisiche riportate in occasione di un sinistro occorsogli il giorno 29 settembre 1990.

Esponeva l’attore che, nell’aprire una bottiglia a marchio Pepsi Cola, imbottigliata dalla convenuta, subiva un danno all’occhio sinistro e un taglio alla palpebra superiore sinistra causati dal tappo di alluminio staccatosi ‘violentemente ed improvvisamente per evidente cattivo fissaggio, avuto riguardo anche al contenuto gassoso della bevanda’.

Assumeva che con il passare degli anni aveva subito un notevole peggioramento delle condizioni dell’organo, tanto che in data 21.02.2006 e 20.06.2006 era stato costretto a sottoporsi a due interventi chirurgici presso l’Azienda Ospedaliera di Verona.

La società imbottigliatrice contestava l’esistenza del nesso di causalità in quanto l’attore aveva esposto le modalità del sinistro in modo generico, non fornendo alcuna spiegazione accurata e convincente del collegamento causale tra il ‘distacco violento del tappo’ e il danno all’occhio sinistro derivatone ed eccepiva la prescrizione del diritto.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, rigettava la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita.

Il danneggiato propone appello, ma la Corte di Salerno lo ritiene infondato, anche se la motivazione viene parzialmente corretta in punto di diritto.

L’appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure per aver quest’ultimo ritenuto maturata la prescrizione relativa all’esercizio del diritto fatto valere per il risarcimento del danno. In particolare, puntualizza che, ai fini della decorrenza del dies a quo, è necessario stabilire se – qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli – l’insorgenza di nuove malattie o lesioni costituisca un mero sviluppo o un aggravamento del danno già insorto, ovvero manifestazione di nuove ed autonome lesioni rispetto a quelle manifestatesi in precedenza, con la conseguenza che solo nel primo caso decorre un nuovo termine prescrizionale. Secondo il danneggiato, il Tribunale avrebbe dovuto fa risalire la decorrenza del termine di prescrizione decennale all’aggravamento delle lesioni comprovato dalla documentazione medica prodotta in primo grado.

Ebbene, è infondata la tesi della prescrizione decennale.

Non vi è dubbio che l’eventuale responsabilità della convenuta è una responsabilità di natura extracontrattuale, in quanto non è possibile ravvisare tra le parti (consumatore e produttore) alcun rapporto di tipo contrattuale.

Difatti, l’azione proposta è stata correttamente qualificata come azione risarcitoria extracontrattuale ed è disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ratione temporis applicabile (normativa oggi sostituita dal codice del consumo), disciplinante la responsabilità del produttore per prodotto difettoso e che consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei suoi confronti.

Con la domanda proposta in primo grado, il danneggiato ha chiesto alla convenuta di essere risarcito del danno all’occhio sinistro ed alla palpebra, colpiti ‘violentemente ed improvvisamente’ nel mentre svitava il tappo di metallo della bottiglia della Pepsi-Cola.

Ciò posto, il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, ha disciplinato analiticamente ogni aspetto della materia, mediante disposizioni di immediato contenuto precettivo ed applicabili ai prodotti messi in circolazione dopo il 30 luglio 1988.

La principale novità della disciplina è rappresenta dall’introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, di una forma di responsabilità extracontrattuale indipendente da ogni rapporto negoziale tra produttore e consumatore. Con esso il legislatore ha inteso colmare il vuoto di tutela per il consumatore ritenutosi danneggiato da un prodotto difettoso che, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 224/88, doveva far ricorso alla tutela contrattuale (per vizi della cosa, art. 1490 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 c.c)., con tutti i limiti, soprattutto sul piano probatorio, connessi a queste forme di tutela.

Quanto al termine di prescrizione, detta normativa, all’art. 13, prevede che ‘1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile; 2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria’ (detta norma riporta senza variazioni il dettato disposto nell’articolo 10, comma 1° della Direttiva CEE 85/374).

In altri termini, la previsione normativa coniuga il decorso del termine prescrizionale alla conoscenza, ovvero alla conoscibilità, da parte del danneggiato a tre elementi di fatto, costituiti dal difetto, dal danno e dall’identità del responsabile, con la conseguenza che la mancanza di alcuna di queste circostanze rende inoperante il suo decorso, giacché il diritto, prima che sia emerso il difetto e prima che lo stesso abbia cagionato un danno e fino a quando non sia effettivamente e precisamente identificato il produttore, non può essere fatto valere, secondo la regola generale dell’articolo 2935 c.c..

Applicando tali principi al caso concreto, la prescrizione triennale del diritto al risarcimento è incominciata a decorrere dal 29.09.1990. Difatti, nell’atto introduttivo del giudizio il danneggiato allegava che in tale data, nel tentativo di aprire la bottiglia di Pepsi-Cola, il tappo in alluminio si staccava ‘violentemente ed improvvisamente per evidente cattivo fissaggio, avuto riguardo anche al contenuto gassoso della bevanda’ così provocandogli danno all’occhio sinistro e un taglio alla palpebra superiore sinistra.

Ne consegue che il decorso della prescrizione deve farsi risalire a tale data con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno oggetto dell’azione proposta con l’atto di citazione notificato in data 08.08.2007 è prescritto.

Infine, specifica la Corte,  l’aggravamento del danno non vale a determinare lo spostamento del termine iniziale della prescrizione qualora esso derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto e non sia manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzatasi.

L’appello viene rigettato con conferma della sentenza impugnata.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Caduta causata da un tombino dissestato

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui