Caduta causata da un tombino dissestato (Cassazione Civile, sez. III, dep. 26/10/2022, n.31702).
Caduta causata da un tombino dissestato, ribassato rispetto al livello stradale, non visibile e non segnalato.
Il danneggiato citava a giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme il Comune chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla caduta causata da un tombino dissestato e ribassato rispetto alla sede stradale, non visibile e non segnalato.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% e condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 2.207,56.
Il Comune appellava la decisione.
La Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’appello principale, rigettando la domanda. Osservava la Corte territoriale che integrava il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c. la condotta negligente del danneggiato, desumibile per presunzione dalla agevole visibilità della situazione di fatto con l’ordinaria diligenza.
Aggiungeva che, sulla base delle prove testimoniali e fotografiche risultava pacifico che la caduta causata da un tombino avveniva per il livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato del tombino in questione, ossia più basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res essendo comunque ben visibile.
Osservava, inoltre, la Corte d’Appello, che il difetto di ordinaria diligenza da parte della danneggiata, desumibile dall’agevole percezione dello stato dei luoghi, in area ben nota alla medesima danneggiata, aveva determinato l’assenza di nesso di causalità fra l’esistenza del dislivello di pochi centimetri – da un solo lato del tombino – e la caduta, dovendosi qualificare come fortuito il comportamento tenuto dalla danneggiata in prossimità di un tombino che di per sé doveva costituire per l’utente della strada motivo di maggiore attenzione.
La danneggiata ricorre in Cassazione argomentando 5 motivi di censura.
In sintesi viene lamentata errata applicazione dell’art. 2051 c.c. e viene dedotta la non visibilità dell’avvallamento e che il carattere modesto del dislivello del tombino ha comportato una minore percepibilità dello stesso e l’impossibilità di prevederlo con l’adozione delle normali cautele. Inoltre, la ricorrente evidenzia, quale fatto decisivo non esaminato, la circostanza che la strada in questione fosse stata chiusa al traffico per lavori di manutenzione e che, dunque, non poteva essere noto lo “stato dei luoghi”.
Il primo motivo è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La motivazione relativa al giudizio di fatto del giudice del merito presenta una contraddizione che non rende percepibile la ratio decidendi.
Il Giudice di Appello ha affermato che la caduta causata da un tombino dissestato si verificava perchè “il tombino era posto ad un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato, ossia più basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res”, concludendo tuttavia nel senso che l’anomalia, integrante il rischio percepibile, fosse ben visibile.
In altre parole, da una parte i Giudici riconoscono la ricorrenza di un lieve avvallamento rappresentato da un abbassamento, da un solo lato, di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, tale da non costituire una rilevante anomalia della res, dall’altra dicono che l’anomalia sarebbe ben visibile. In tale modo la motivazione costituisce la risultante di affermazioni inconciliabili: se l’anomalia non è rilevante, il rischio non è percepibile e allora la condotta colposa della danneggiata non dovrebbe rilevare sul piano eziologico; se l’anomalia è ben visibile, vuol dire che è rilevante, e dunque il rischio è percepibile, da cui la rilevanza causale della condotta colposa della danneggiata.
Ergo, la motivazione resa è apparente e dunque al di sotto del minimo costituzionale perché non si comprende come possa essere stato ben visibile l’avvallamento, se lieve e non costituente una rilevante anomalia.
Anche il secondo motivo è fondato. Alla luce del riconoscimento in motivazione che si trattava di area ben nota alla danneggiata, la circostanza di cui al denunciato vizio motivazionale va ritenuta decisiva e deve pertanto essere esaminata dal Giudice del merito.
L’accoglimento del primo e del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo e la sentenza viene cassata.
Avv. Emanuela Foligno
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