Danno biologico da malattia professionale e riconoscimento parziale dell’indennizzo INAIL

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Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato sul riconoscimento di un indennizzo per danno biologico a seguito di malattia professionale, ponendo l’attenzione sulla corretta quantificazione del grado di invalidità permanente. Nello specifico, il giudice capitolino ha stabilito che in tema di malattia professionale già riconosciuta dall’INAIL, se la menomazione all’integrità psico-fisica del lavoratore viene accertata in misura pari o superiore al 6%, l’Istituto deve corrispondere l’indennizzo per il danno biologico, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali o, in alternativa, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al saldo (Trib. Roma, sent. n. 1535 del 10/02/2026).

La vicenda

Un lavoratore, impiegato come banconista gastronomo, presentava ricorso in Tribunale contro l’INAIL lamentando una valutazione insufficiente, da parte dell’Istituto, dell’inabilità provocata dalle mansioni svolte

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