Una caduta in un parco giochi a causa di una pavimentazione danneggiata e poco visibile. La Corte d’Appello di Napoli ha chiarito che la responsabilità per danno da cose in custodia ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, la prova da parte dell’attore del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode incombe la dimostrazione del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Inoltre, l’affidamento di un bene pubblico alla custodia di un diverso soggetto non elide il rapporto di custodia di cui è titolare l’ente, che rimane proprietario del bene e che, in quanto tale, deve continuare ad esercitare i propri poteri di vigilanza e controllo sulla cosa affidata, per assicurare le normali condizioni di sicurezza ed evitare che gli utenti subiscano danni, salvo il caso in cui il bene sia totalmente interdetto al pubblico utilizzo (Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 1193 del 17/02/2026).
La vicenda
Un uomo, mentre camminava sulla pavimentazione antitrauma in gomma di un parco giochi comunale incorreva in una disconnessione poco visibile a causa della scarsa illuminazione non segnalata e dalla presenza di fogliame e liquido scivoloso, che ne provocava la rovinosa caduta al suolo e gravi lesioni personali.
L’infortunato veniva trasportato in ospedale, dove, dopo essere stato sottoposto ad esami radiografici, gli veniva diagnosticata frattura articolare dell’epifisi distale del radio e sospetta frattura del capitello radiale sinistro.
L’infortunato citava in Tribunale il Comune, in qualità di proprietario del parco, la società concessionaria del servizio di gestione e manutenzione e la compagnia assicurativa di quest’ultima, domandando il risarcimento dei danni patiti.
Il giudice di prime cure accoglieva in toto la domanda attorea e condannava in solido il Comune e la società concessionaria al risarcimento. Inoltre, condannava la compagnia assicurativa a tenere indenne la società concessionaria di tutti i pagamenti tenuta ad eseguire in conseguenza della decisione resa.
L’approdo della vicenda in Appello
A questo punto, l’Ente comunale, la società concessionaria e la compagnia assicurativa impugnavano la pronuncia del Tribunale, dando luogo a un appello principale e a due appelli incidentali.
Il Comune asseriva che a provocare la caduta era stata la presenza di liquido scivoloso sulla pavimentazione del parco giochi (precisamente bolle di sapone) configurando un caso fortuito.
La società concessionaria del servizio di gestione e manutenzione negava la propria responsabilità sostenendo che la manutenzione straordinaria, compresa la riparazione della disconnessione, fosse di competenza esclusiva del Comune.
La società assicurativa aderiva alla richiesta dell’Ente pubblico di riformare la sentenza gravata, respingendo la pretesa risarcitoria avanzata dall’infortunato.
La pronuncia della Corte territoriale
I giudici di secondo grado, nel confermare la sentenza del Tribunale, davano torto agli appellanti.
In particolare, la Corte territoriale richiamava consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L’affidamento della gestione a un soggetto privato non esonera l’ente pubblico dagli obblighi di vigilanza e controllo
I giudici d’Appello ritenevano che l’infortunato avesse fornito la prova del nesso di causalità e rilevavano la mancata dimostrazione dell’esistenza di un caso fortuito da parte dell’Ente e della società concessionaria.
Nonostante fosse stata accertata, la presenza di liquido scivoloso non bastava a escludere la responsabilità dei custodi, poiché mancava la prova che ciò fosse avvenuto in un lasso di tempo troppo breve da rendere impossibile un tempestivo intervento di pulizia.
Altresì, i giudici di merito, nel confermare la responsabilità solidale del Comune e della società concessionaria, sottolineavano che l’affidamento della gestione di un’area pubblica a un soggetto privato non esonera l’ente pubblico dagli obblighi di vigilanza e controllo, fatta eccezione per il caso in cui la zona sia totalmente interdetta al pubblico.
La Corte d’Appello concludeva respingendo le contestazioni inerenti alla quantificazione risarcitoria stabilendo che gli importierogati dall’INPS a titolo di indennità di malattia non devono essere detratti dal risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, trattandosi di poste di danno di natura patrimoniale.
Pertanto, la Corte territoriale partenopea rigettava tutti gli appelli e condannava gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dell’infortunato le spese di giudizio.
Avv. Giusy Sgrò






