Impianti dentali mal eseguiti, ok al risarcimento per danni fisici, estetici e morali

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Un paziente subisce gravi conseguenze a causa di impianti dentali mal eseguiti: infezioni, perdita degli impianti e danni estetici. Il Tribunale di Marsala condanna l’odontoiatra al risarcimento, evidenziando l’importanza del consenso informato e della corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie.

Nello specifico, il giudice siciliano ha stabilito che in tema di responsabilità medica contrattuale, il paziente che agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inesatto adempimento della prestazione sanitaria è tenuto a dimostrare il contratto, l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie, nonché il nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre il medico deve provare l’adempimento diligente e che gli esiti dannosi sono stati provocati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Inoltre, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice deve tenere conto di tutte le conseguenze subite dal danneggiato, sia nella sfera morale che in quella dinamico-relazionale, procedendo ad una valutazione unitaria ed omnicomprensiva in concreto, anche attraverso tutti i mezzi di prova disponibili (Trib. Marsala, sent. n. 704 del 30/12/2025).

Gli impianti dentali mal eseguiti

Un paziente si rivolgeva a una odontoiatra per applicare degli impianti dentali. Tuttavia, gli interventi venivano eseguiti male, provocando un’infezione, la perdita dei predetti impianti, nonché il danneggiamento di un incisivo a causa di una manovra errata della professionista.

Il paziente adiva il Tribunale per domandare il risarcimento dei danni patiti asserendo che il piano di cura predisposto dalla dentista era stato eseguito in maniera negligente e senza un adeguato consenso informato.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea e inquadrava la fattispecie nella responsabilità contrattuale del professionista sanitario.

Inesatto adempimento della prestazione medica e onere della prova

Il Tribunale precisava che in tema di responsabilità medica contrattuale, al paziente che agisce per il risarcimento del danno derivante da inesatto adempimento della prestazione sanitaria spetta la prova del contratto, dell’aggravamento della situazione patologica o dell’insorgenza di nuove patologie, nonché del nesso causale con l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre il medico deve dimostrare l’adempimento diligente e che gli esiti dannosi sono stati causati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Nella fattispecie esaminata, il giudice di primo grado rilevava la mancata acquisizione di un valido consenso informato da parte del paziente, sottolineando che la odontoiatra, oltre ad avere scelto una tipologia di riabilitazione protesica non del tutto validata scientificamente, aveva anche omesso di informare adeguatamente il paziente dei possibili rischi cui poteva andare incontro.

Altresì, veniva accertata la perdita degli impianti installati, con conseguente compromissione della funzione masticatoria e insorgenza di dolore cronico.

La condanna al risarcimento dei danni

In virtù di ciò, il Tribunale asseriva che la dottoressa non avesse fornito la prova dell’esatto adempimento delle proprie obbligazioni, né dell’imputabilità dell’inadempimento a cause esterne, ragion per cui condannava la professionista al risarcimento dei danni.

Quest’ultimo veniva quantificato considerando non solo i danni patrimoniali, consistenti nelle spese sostenute per gli interventi inefficaci e in quelle occorrenti per le nuove cure, ma anche quelli non patrimoniali, derivanti dalle conseguenze fisiche, psichiche ed estetiche subite dal paziente.

Difatti, il giudice siciliano specificava che per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da responsabilità dei sanitari occorre considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna. Il suddetto accertamento, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni”.

Il Tribunale di Marsala condannava la odontoiatra anche a un risarcimento per il danno conseguente alla mancata acquisizione del consenso informato.

Avv. Giusy Sgrò

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