Il servizio svolto nelle scuole paritarie non può essere riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera nella scuola statale. Lo chiarisce la Cassazione, escludendo che gli anni di insegnamento pre-ruolo incidano su stipendio e anzianità, in ragione della diversa natura del rapporto di lavoro e delle modalità di accesso (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 4326 del 26 febbraio 2026).
Il contesto: la richiesta di parificazione degli anni di insegnamento nelle scuole paritarie
Il caso nasce dal ricorso di un docente immesso in ruolo che chiedeva il riconoscimento, ai fini dell’anzianità e dello stipendio, degli anni di insegnamento prestati presso scuole paritarie prima dell’assunzione nello Stato. Il ricorrente invocava l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 e i principi di non discriminazione sanciti dal diritto dell’Unione Europea.
La distinzione tra scuole “pareggiate” e “paritarie”
La Suprema Corte chiarisce che la Legge n. 62/2000 ha istituito il sistema nazionale di istruzione, ma non ha livellato lo status giuridico del personale. Esiste una differenza fondamentale tra le vecchie scuole “pareggiate” (ormai soppresse) e le attuali “paritarie”:
Le prime richiedevano modalità di reclutamento identiche allo Stato (concorsi pubblici) e trattamenti economici sovrapponibili. Le scuole paritarie godono di autonomia nel reclutamento e applicano contratti collettivi “di settore” (privatistici), diversi da quelli del comparto scuola statale.
L’impatto del diritto europeo: il verdetto della Corte di Giustizia
Il ricorrente aveva puntato molto sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (Dir. 1999/70/CE), sostenendo che negare il punteggio fosse una discriminazione rispetto ai precari delle scuole statali.
Tuttavia, la Cassazione ha recepito la recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE (4 settembre 2025, causa C-543/23), la quale ha stabilito che: non c’è comparabilità, in quanto un docente di una scuola paritaria non è “comparabile” a uno della scuola statale perché i datori di lavoro sono diversi e le strutture organizzative non rientrano nella competenza dello Stato. Vi sono inoltre, ragionioggettive: la diversità di trattamento è giustificata dalla differente modalità di accesso (assenza di concorso pubblico nelle paritarie).
Conclusioni della Cassazione
Il Collegio ha rigettato tutti i sette motivi di ricorso, confermando che non esiste un diritto all’interpretazione analogica dell’art. 485 T.U. Scuola e che il principio di “parità scolastica” riguarda il servizio di istruzione offerto agli alunni (valore del titolo di studio), non il rapporto di lavoro dei docenti.
Conclusioni: cosa cambia per i docenti? In definitiva, l’ordinanza n. 4326/2026 della Cassazione mette la parola “fine” a una lunga stagione di incertezze. Se da un lato il servizio nelle scuole paritarie resta fondamentale per l’accumulo di punteggio nelle graduatorie di supplenza (GPS), dall’altro viene definitivamente negata la sua utilità economica ai fini della ricostruzione di carriera. I docenti che transitano dalla scuola paritaria a quella statale devono dunque essere consapevoli che la loro anzianità di servizio “privatistica” non li aiuterà a scalare i gradoni stipendiali, segnando una netta separazione tra il valore legale del servizio didattico e la natura del rapporto di lavoro.
Avv. Sabrina Caporale





