“Il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno”
La vicenda
La Corte d’appello di Roma dopo aver riconosciuto la concorrente responsabilità, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti in un sinistro stradale, liquidava il danno biologico in favore di uno di essi, il quale aveva riportato lesioni personali gravissime, secondo la Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, sia per l’inabilità temporanea assoluta (gg. 527; Euro 51.000,00), che per l’invalidità permanente.
Gli eredi del danneggiato, deceduto nelle more del processo, hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando tra gli altri motivi il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte d’appello ammesso la produzione di documenti sanitari formati successivamente alla data assunta dal CTU come limite temporale del periodo di inabilità assoluta.
A giudizio dei ricorrenti l’errore commesso dalla corte d’appello sarebbe stato quello di non aver integralmente accolto la domanda di liquidazione del danno da inabilità temporanea assoluta che, alla stregua dei documenti formati successivamente alla data indicata, avrebbe dovuto essere determinato anche per l’ulteriore periodo fino dalla data del decesso del danneggiato.
L’argomento non ha convinto i giudici della Suprema Corte.
Come noto, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18, nell’art. 345 c.p.c., comma 3, i “nuovi” documenti non possono essere prodotti in grado di appello, “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile“.
Al riguardo ha osservato la Cassazione che una violazione di tale norma si configura soltanto:
a) nel caso in cui, “non” ritenendo “indispensabili” le prove documentali nuove, il Giudice di appello sia incorso in omesso esame di un fatto (rappresentato dal documento) che rivesta carattere decisivo, ovvero;
b) nel caso in cui sia stata erroneamente disconosciuta la “causa di non imputabilità” del ritardo nella produzione dei documenti in primo grado.
L’indispensabilità della prova
Ne consegue che i ricorrenti, per superare il vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione, avrebbero dovuto indicare puntualmente i documenti di cui avevano chiesto l’ammissione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, senza limitarsi a trascrivere “un mero elenco”, ed avrebbero dovuto anzi – in ottemperanza ai requisiti della chiara e comprensibile esposizione del fatto e della specificazione del contenuto rilevante di detti documenti, prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6- individuare chiaramente quelli formati successivamente alla sentenza di prime cure, fornendo un’adeguata descrizione del loro contenuto attestante la loro “indispensabilità” rispetto alla pretesa concernente la liquidazione del maggiore danno biologico da inabilità temporanea assoluta.
È stato, infatti, più volte affermato il principio secondo cui “in tema di produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il ricorrente per cassazione che censuri la decisione del giudice di secondo grado che abbia ritenuto non indispensabile la nuova prova prodotta deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, indicando quali documenti siano stati presentati e dichiarati inammissibili, nonché il relativo contenuto” (Corte cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 17399 del 13/07/2017).
Ebbene, tale onere, nel caso di specie, non era stato assolto.
Ma anche qualora i requisiti di ammissibilità dei motivi fossero stati soddisfatti, il ricorso sarebbe stato comunque rigettato.
La nozione di “malattia” secondo la medicina legale e la giurisprudenza
La tesi sostenuta dai ricorrenti era infatti contraria alla nozione di malattia propria della medicina legale e recepita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “l’invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all’esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015); e che, in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente, quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno”.
«Se dunque è possibile procedere a liquidare entrambe le voci di danno temporaneo e permanente in quanto il danno biologico può avere ad oggetto tanto l’invalidità temporanea (allorché la malattia risulti ancora in atto), quanto l’inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), non appare dubitabile – hanno aggiunto gli Ermellini – che tale liquidazione debba rispondere al criterio diacronico e non a quello sincronico, iniziando l’uno soltanto al termine dell’altro; diversamente si verrebbe a duplicarsi il risarcimento di un medesimo danno».
La decisione
Tale assunto risponde al principio secondo cui nella liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.
Applicando tali principi al caso in esame risultava, pertanto, evidente l’errore commesso dai ricorrenti laddove da alcuni documenti attestanti ripetuti ricoveri per pochi giorni o per periodi più lunghi avrebbero preteso di integrare la liquidazione del danno da inabilità temporanea assoluta cumulando i frazionati ed intermittenti periodi di ricovero a quelli (gg. 527) riferiti allo stato di “malattia in atto”, non più esistente dalla data indicata dal CTU quale termine finale del periodo di inabilità temporanea, in ragione della definitiva consolidazione dei postumi.
La redazione giuridica
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