Il danno da contagio presenta due peculiarità, l’una attinente l’accertamento della responsabilità; l’altra concernente la misura del risarcimento.
La fattispecie:
Negli ultimi 15 anni sono stati molto numerosi i casi di infezioni contratte in seguito all’effettuazione di vaccinazioni (sia obbligatorie che facoltative), ovvero in seguito all’effettuazione di trasfusioni con sangue infetto, od all’assunzione di farmaci emoderivati preparati con sangue infetto.
Sino alla fine degli anni ’70, infatti, non erano ancora stati scoperti ed isolati i virus dell’epatite B, dell’epatite C e dell’AIDS, con la conseguenza che il plasma utilizzato per la preparazione di farmaci o delle trasfusioni non veniva sottoposto ai necessari trattamenti per la eventuale individuazione di quegli agenti patogeni.
Il danno da contagio presenta due peculiarità, l’una attinente l’accertamento della responsabilità; l’altra concernente la misura del risarcimento.
Peculiarità del danno da contagio
Sotto il profilo dell’an debeatur, responsabile del danno è – in teoria – colui il quale ha prodotto o diffuso, omettendo i necessari controlli, il vaccino, il farmaco od il plasma infetto. Il rispetto rigoroso a questo principio finirebbe tuttavia per frustrare, in molti casi, le istanze dei danneggiati, perché non è sempre agevole ricostruire il ciclo produttivo dei farmaci o dei vaccini.
Così, alcuni danneggiati pensarono di avanzare la propria pretesa risarcitoria nei confronti del Ministero della salute (all’epoca, “della sanità”), invocandone la colpa per avere per avere omesso di effettuare i doverosi controlli sulla salubrità dei farmaci emoderivati messi in circolazione.
Si cominciò così ad affermare che fosse ipotizzabile una responsabilità del ministero della Sanità nel caso di infezioni (solo da) emoderivati, sul presupposto che al suddetto ministero appartiene la competenza generale al fine di «provvedere alla tutela della salute pubblica», ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. 13 marzo 1958 n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità. Da tale competenza si faceva discendere una specifica responsabilità sia ex art. 2043 c.c., sia ex art. 2049 c.c., tutte le volte in cui fosse accertato il mancato esercizio, da parte della p.a., dei propri poteri-doveri d’istituto nella sorveglianza e nel ritiro degli emoderivati non sottoposti al trattamento antivirucidico.
Le responsabilità del Ministero della Sanità
Per questa via si giunse in seguito ad affermare la responsabilità del Ministero della Sanità anche per le infezioni derivate da trasfusioni con plasma infetto, in base al rilievo che le infezioni da epatite «B» e quelle poi scientificamente individuate come «non A, non B», nonché l’infezione da HIV, si sono sviluppate negli anni 1970-1980, e già in quegli anni era possibile individuarle, anche se ancora non si conosceva il virus.
Invece il Ministero solo nel 1985 consigliò ai centri trasfusionali italiani il trattamento al “calore antivirucidico” (trattamento in grado di eliminare i virus portatori delle infezioni suddette), e senza provvedere a ritirare i farmaci non trattati, compresa la stragrande maggioranza in circolazione (80%). Secondo questo orientamento, pertanto, la responsabilità del ministero per i danni da infezioni causate da trasfusioni o farmaci emoderivati può essere esclusa soltanto per i contagi verificatisi anteriormente alla messa a punto dei trattamenti capaci di eliminare i virus portatori dell’infezione, anche se non ancora conosciuti, e quindi per i contagi anteriori al 1985.
Distinzione delle diverse ipotesi di responsabilità del Ministero
Di diverso avviso fu, invece, la Corte d’appello di Roma, la quale ha ritenuto di dovere distinguere le diverse ipotesi di responsabilità del ministero, a seconda del tipo di infezione contratta dalla vittima. Infatti, poiché la scoperta del virus dell’epatite C e dell’HIV è avvenuta in tempo diversi, il Ministero della salute non potrebbe esere chiamato a rispondere di fatti illeciti commessi quando ancora tali infezioni erano ignote. Di conseguenza, il ministero risponderà:
- dei danni successivi al 1978 se causati dall’epatite B;
- dei danni successivi al 1985 se causati dall’AIDS;
- dei danni successivi al 1988 se causati dall’epatite C (App. Roma 23 ottobre 2000, in Danno e resp., 2001, 1067; si badi come tale orientamento è in contrasto con la successiva sentenza della stessa Corte d’appello sopra ricordata App. Roma, 12 gennaio 2004).
Secondo orientamento sul danno da contagio
Questo secondo orientamento, più penalizzante per le vittime, era stato in un primo momento condiviso da Cass. 31 maggio 2005 n. 11609, sul presupposto che il ministero non può essere chiamato a rispondere di un danno la cui esistenza, al momento dell’omissione colposa (omesso trattamento al calore virucidico) non sarebbe stato nemmeno prevedibile.
In seguito tuttavia la Corte, ritornata a pronunciarsi a Sezioni Unite sull’argomento, ha ritenuto – sulla base di una approfondita revisione della causalità omissiva in materia di illecito civile – che già a partire dalla data di consocenza dell’epatite B (e quindi già prima del 1978) è configurabile la responsabilità del ministero anche per l’ipotesi di contagio col virus dell’HCV e dell’HIV, in quanto manifestazioni patogene derivanti da virus veicolati dal sangue infetto, che il ministero non aveva controllato pur essendovi obbligato per legge.
Nella medesima decisione si è aggiunto che in ogni caso la prova del nesso causale, che grava sul danneggiato, ove risulti provata l’idoneità della condotta della p.a. a provocare l’infezione, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 c.c.), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato (Cass., S.U., 11 gennaio 2008 n. 582; in seguito, nello stesso senso, Cass. civ., 29 agosto 2011 n. 17685).
L’equo indennizzo
La legge ha previsto delle speciali provvidenze in favore delle persone contagiate in seguito a trasfusioni od contagio col virus dell’HCV e dell’HIV ( l. 25 febbraio 1992 n. 210, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”).
Questa normativa è stata più volte sottoposta al vaglio della corte costituzionale la quale ha elaborato, e tenuto fermo, un fondamentale principio, così riassumibile: in tema di danno da infezione a causa dell’assunzione di farmaci emoderivati o di trasfusione, occorre distinguere l’ipotesi in cui il trattamento sanitario da cui è derivata l’infezione fosse o meno obbligatorio. Nel primo caso, l’autore dell’illecito risponderà del danno causato, ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Nel secondo caso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la persona contagiata ha altresì diritto ad un “equo ristoro”, oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto la vittima, per effetto dell’obbligatorietà del trattamento sanitario, disposta a beneficio della collettività, è stata praticamente costretta a subìre una lesione della salute nell’interesse generale.
Cumulo di indennizzo e risarcimento
La possibilità di cumulare indennizzo ex l. n. 210/1992 e risarcimento del danno ha dato luogo a contrasti in giurisprudenza.
Un primo orientamento ammette il cumulo, sul presupposto che dalla qualificazione dell’indennizzo ex lege 210/1992 in termini di “equo ristoro”, indipendente ed aggiuntivo rispetto al risarcimento del danno spettante alla vittima ex art. 2043 c.c., deve trarsi la conclusione che indennizzo e risarcimento sono del tutto indipendenti l’uno dell’altro, e nella liquidazione del secondo non può tenersi conto di quanto già percepito dal danneggiato, a titolo di indennizzo; il cumulo è stato inoltre esplicitamente ammesso da C. cost. 18 aprile 1996 n. 118, nonché, sia pure incidenter tantum, da Cass. 4 maggio 2007 n. 10214, che ha definito l’indennizzo “non comparabile” col risarcimento.
Per un secondo orientamento, invece, dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Sanità in conseguenza di un contagio causato da trasfusioni con sangue infetto deve essere detratto l’importo già percepito dalla vittima a titolo di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, poiché altrimenti il danneggiato beneficerebbe di un ingiustificato arricchimento.
Questo secondo orientamento è stato condiviso dalla Corte di cassazione, ma con molte cautele e distinguo.
In primo luogo, si è precisato che l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (in virtù del principio della compensatio lucri cum damno), solo quando debitore del risarcimento sia il ministero della salute: solo in questo caso, infatti, la vittima godrebbe di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013 n. 6573).
In secondo luogo, si è precisato che l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno qualora non sia stato ancora corrisposto, né al momento della liquidazione del danno l’indennizzo sia determinato o determinabile in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (Cass. civ., 14 giugno 2013 n. 14932).
La prescrizione
La S.C. ha escluso che, nel caso di contagio con emoderivati, il ministero della salute possa rispondere dei delitti di epidemia colposa o lesioni colpose plurime (per i quali la prescrizione era, all’epoca dei fatti, di dieci anni: Cass. civ. sez. III, 15 maggio 2012, n. 7553).
L’unico reato configurabile a carico del ministero è quello di lesioni colpose: dunque i danni derivati da tale reato si prescrivono in cinque anni, decorrenti dal momenti in cui la vittima ha acquistato la consapevolezza, ovvero avrebbe potuto acquistarla con l’uso dell’ordinaria diligenza, dell’esistenza della malattia e della sua derivazione causale dal contagio con sangue infetto. Tale consapevolezza peraltro non necessariamente deve ritenersi acquisita al momento in cui la vittima ha avuto notizia del responso della commissione medico ospedaliera che l’ha ammessa a godere dei benefìci della legge n. 210 del 1992, ma in teoria potrebbe essere acquisita anche in epoca anteriore: la relativa valutazione va compiuta caso per caso, in base a quanto provato in giudizio (Cass., S.U. 11 gennaio 2008 n. 581).
Avv. Benito De Siero
(foro di Santa Maria Capua Vetere)

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