Danno da mobbing e superamento periodo di comporto (Cassazione civile, sez. lav., 05/04/2023, n.9392).
Licenziamento per superamento del periodo di comporto e danno da mobbing sono le questioni affrontate dalla Suprema Corte.
La lavoratrice propone due ricorsi nei confronti del Comune, suo datore di lavoro. Con il primo chiedeva la condanna a risarcire il danno da mobbing da lei patito; col secondo contestava la validità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto.
Il Tribunale di Vercelli, riuniti i due procedimenti, accoglieva la domanda di risarcimento del danno, ritenendo però integrata la fattispecie “minore” di straining, e quella di declaratoria di nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il Comune proponeva appello e la Corte d’Appello di Torino, rigettava il gravame.
Con il primo motivo il Comune lamenta in Cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che i comportamenti datoriali successivi al rifiuto della controricorrente di esprimere il parere di regolarità contabile integrassero una fattispecie di straining.
In particolare, la condotta di straining era stata desunta da tre circostanze: a) la richiesta di parere aveva dato origine ad un procedimento penale per il reato di tentata violenza privata nei confronti del Sindaco e del Segretario comunale; b) la mancata attivazione di un procedimento disciplinare per l’omesso accantonamento a bilancio delle somme dovute all’ex Sindaco a titolo di indennità di fine mandato; c) la qualificazione del rifiuto della controricorrente di esprimere il parere sulla deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio come atto legittimo.
Tali tre circostanze, secondo il Comune, non erano state correttamente valutate, poiché il procedimento penale si era concluso con l’assoluzione degli imputati, il procedimento disciplinare era stata avviato, ma per insubordinazione, il rifiuto era stato illegittimo. Inoltre, in parte del periodo di tempo interessato dalle condotte illecite lamentate dalla lavoratrice, la stessa era assente per infortunio.
Le censure vengono considerate inammissibili.
La Corte di Appello ha valutato una pluralità di circostanze in ordine alle quali il Comune non ha sostanzialmente preso posizione e che, nel loro insieme, costituiscono la ratio decidendi della decisione impugnata.
Il Giudice di Appello ha accertato, che la lavoratrice aveva semplicemente rifiutato di dare un parere positivo, richiesto dall’amministrazione, in maniera motivata e non in malafede in quanto il Segretario comunale aveva già espresso parere negativo in via cautelare alla deliberazione che doveva esaminare. Conseguentemente, ha verificato che la tempistica del datore di lavoro nel sanzionare la dipendente era sintomatica di un comportamento non corretto del primo, finalizzato ad intimorirla e angosciarla.
Ed ancora, i Giudici di merito hanno considerato che la convocazione della lavoratrice presso il Segretario comunale si era risolta in una serie di pressioni finalizzate a convincerla a lasciare il suo impiego od, almeno, a chiedere la mobilità; hanno altresì considerato che il Comune aveva già minacciato di infliggere alla donna una contestazione disciplinare, mai notificata. Ciò unitamente a tutte le circostanze vessatorie allegate dalla lavoratrice.
Per tali ragioni le censure proposte dal datore di lavoro risultano infondate: le condotte esaminate nel loro insieme, sono state ricollegate ad un’ipotesi di straining. Pertanto, nessuna extrapetizione è configurabile in considerazione della minore gravità rispetto al mobbing vero e proprio.
Conclusivamente il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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