Danno da perdita di chance: evoluzione e consacrazione – Parte seconda

0
perdita di chance

L’evoluzione dal 2004 all’ultimo arresto Cass. Civ. n. 28993 dell’11 novembre 2019 del danno da perdita di chance – segue dalla prima parte

Tali importanti concetti sono stati sviscerati con estrema chiarezza nella recente pronunzia N. 28993 dell’11/11/2019, sempre della Terza sezione. La Cassazione definisce l’evoluzione storica della perdita di chance frutto di un ragionamento errato.

Difatti osserva il Consesso: “Il duplice paralogismo che ha accompagnato l’evoluzione storica della teoria della chance perduta si rivolge nel ricostruirne, da un canto, i tratti caratterizzanti in termini di danno patrimoniale, dall’altro, nell’avere sovrapposto uno degli elementi essenziali della fattispecie dell’illecito -il nesso causale- con il suo oggetto – il sacrificio della possibilità di un risultato migliore – tanto da indurre autorevole dottrina a contestarne in radice la legittimità della sua stessa esistenza”.

Il modello patrimonialistico della chance non è sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore sul piano non patrimoniale.

Egualmente non sovrapponibile il criterio di liquidazione per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale rispetto a quello a carattere patrimoniale. Nella prima il risarcimento non dovrà essere “proporzionale” al risultato perduto, bensì quantificato equitativamente alla (concreta) possibilità perduta di realizzarlo.

In definitiva la chance in materia sanitaria “si sostanzia nell’incertezza del risultato, la cui “perdita” è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato”.

La sentenza, più chiaramente, disegna alcune ipotesi verificabili in ambito sanitario:

  • se la condotta colpevole del sanitario cagiona la morte del paziente, quello sarà chiamato a rispondere di danno biologico cagionato al paziente e danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
  • se la condotta colpevole non ha cagionato la morte del paziente, ma una significativa riduzione della sua vita ed una peggiore qualità della stessa, il sanitario sarà chiamato a rispondere dell’evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, “senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance”;
  • se la condotta del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull’esito finale non sarà dovuto alcun risarcimento;
  • se la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, tale possibilità sarà risarcita equitativamente come possibilità perduta -se provato il nesso causale- ove si verifichino conseguenze pregiudizievoli che presentino la dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.

L’incertezza del risultato, specifica la Suprema Corte, è “destinata a incidere non sulla analisi del nesso causale ma sulla identificazione del danno poiché la possibilità perduta di un risultato sperato è la qualificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante”…..”In tal senso la chance è da risarcirsi equitativamente e non necessariamente quale frazione eventualmente percentualistica del danno finale”.

Pertanto, prosegue il Consesso, quando risulta provato sul piano eziologico che la condotta imperita del sanitario abbia causato la morte anticipata del paziente per un periodo specificamente indicato dal CTU, non si deve discorrere di maggiori chance di sopravvivenza ma di minore durata della vita e della sua peggiore qualità.

Così facendo non si incorrerà nel rischio di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale. Il nesso causale sarà escluso -a prescindere dall’esistenza della possibilità di un risultato migliore- dalla presenza di fattori alternativi che ne interrompano la relazione logica con l’evento.

In altri termini, provato il nesso causale secondo le ordinarie regole, il risarcimento di quel danno deve essere riconosciuto integralmente. Qualora il danno venga morfologicamente identificato, in “una dimensione di insuperabile incertezza con una possibilità perduta”, tale possibilità integra gli estremi della chance la cui risarcibilità consente, appunto, di “correggere” in modo equitativo il criterio del risarcimento integrale (c.d. all or nothing), senza andare a incidere sui criteri di causalità.

In conclusione chance patrimoniale e chance non patrimoniale derivano dalla stessa natura. In seno alla responsabilità sanitaria chance patrimoniale e non patrimoniale vanno individuate nella diversità della situazione preesistente.

Se vi è preesistenza negativa si discorre di chance non patrimoniale.

Se vi è preesistenza positiva trattasi di chance patrimoniale.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Danno da perdita di chance: evoluzione e consacrazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui