Lo spunto per riprendere questo argomento mi viene leggendo un articolo sul settimanale RIDARE dal titolo “Danno differenziale incrementativo: gli aspetti medico legali”.
Si vogliono fare diverse riflessioni su quanto affermato dal collega:

  • Lesioni concorrenti: la definizione andrebbe allargata da “distretto anatomo funzionale” a “sistema organo funzionale”: ciò eviterebbe di trovarsi in certe situazioni in cui lesioni che agiscono sullo stesso apparato si dicono coesistenti. L’esempio è proprio quello portato dal collega di una lesione di una mano in un soggetto paraplegico. Se tale lesione lascia dei postumi sulla mano tanto da procurale deficit della prensione e della forza, il paraplegico si vedrebbe ridotte le possibilità di “trasferimento” e di “mobilizzazione” che per un paraplegico significa riduzione della “deambulazione” in senso lato (spostamento). Come potrebbe definirsi coesistente una menomazione alla mano di un paraplegico, quando costui della mano si serve per spostarsi come gli permettevano di fare gli arti inferiori prima della menomazione?
  • Il danno differenziale rappresenta quel danno disfunzionale maggiore che esiste tra una condizione funzionale preesistente o attesa e quella valutata a seguito di un fatto illecito sopravvenuto.

Se ci riferiamo all’esempio fatto dal collega, ossia del soggetto che ha subito una frattura scomposta dei due malleoli esitati in una anchilosi di caviglia (valutata 12%) in un arto con esiti di poliomielite preesistenti e valutabili nella misura del 33%  l’unica valutazione possibile è data dalla differenza dei postumi permanenti post frattura dell’arto del soggetto e quelli preesistenti alla frattura (ossia il 33%). Quindi se il danno globale all’arto inferiore (e quindi sull’organo della deambulazione) sarà 40%, allora il danno differenziale sarà del 7%, ma se il danno complessivo fosse il 50%, il danno differenziale sarebbe del 17%. E tali “numeri” tradotti in euro sarebbero dati dalla differenza tra il valore monetario del 50% e quello del 33%.
Vediamo il perché delle succitate condizioni raffrontando il ragionamento del collega che dice:

  1. Secondo il metodo tradizionale il danno incrementativo (in quanto menomazioni concorrenti) sarebbe rappresentato dalla valutazione del 16-17%;
  2. Secondo il metodo “innovativo”, basato sui criteri di RC e di ragionevolezza, i due postumi, il 33% e il 12%, non potendosi sommare, andrebbero valutati nella misura del 40% (globale derivante dalla concorrenza delle menomazioni).

Mi faccio la domanda, ma quale sarebbe il criterio della ragionevolezza quando due danni concorrenti invece di incrementarli si riducono? Vale la compensazione economica del punto rispetto all’integrale risarcimento? Si possono trovare sempre le vie di mezzo Salomoniche rispetto ad una razionale valutazione basata esclusivamente sulla maggiore funzionalità persa?
Si ritiene proprio di no e questo per due motivi:

  • Sia il metodo tradizionale che quello innovativo riferiti non hanno una base di razionalità matematica e di giustizia (integralità del risarcimento);
  • Cercare di trovare schemi per far contenti tutti (anche se a metà) non è un metodo medico legale né giuridico.

Dunque il danno differenziale non può né contenersi in formule matematiche né in formule salomoniche, ma deve derivare da un criterio di logica medico legale e giuridica che non può trovare spazi al di fuori del vero significato di danno differenziale come sopra riportato.
Sarei lieto di rispondere ad eventuali osservazioni di tutti i medici legali e i giuristi che ci seguono su queste pagine.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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