Accertata l’esclusiva responsabilità del camion nella causazione dell’evento lesivo, è precluso l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno estetico permanente dallo stesso conducente prodotta in applicazione della norma di cui al primo comma dell’art. 1227 c.c.. (Tribunale di Potenza, Sentenza n. 871/2021 del 02/08/2021-RG n. 2111/2010)

Gli attori citano a giudizio il proprietario del veicolo responsabile e la Compagnia assicuratrice per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 24 giugno 2008, alle ore 12,00 circa, in Potenza, lungo via Ciccotti.

In particolare, gli attori espongono che: a) il ciclomotore dell’attore modello Aprilia, condotto nell’occasione dal figlio, minorenne all’epoca di fatti, e trasportante un passeggero, giunto all’altezza del distributore di carburanti Esso, era stato urtato dall’autocarro Fiat Iveco del convenuto; b) lo scontro si era verificato perché il camion, durante le operazioni di svolta a destra in direzione di una stradina secondaria, non si accorgeva della presenza del motociclo urtandolo e causandone lo sbandamento e la rovinosa caduta al suolo; c) a causa dell’evento il ciclomotore aveva riportato notevoli danni materiali e il conducente aveva subito un politrauma contusivo multiplo con ferite lacerocontuse, escoriazioni ed evidenti cicatrici.

Sulla scorta di ciò, il proprietario chiede la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale per il motociclo; differentemente, il conducente chiede il risarcimento del danno estetico permanente per le lesioni subite, determinato in euro 40.000,00.

Il convenuto si costituisce in giudizio deducendo di non avere potuto evitare l’impatto, in ragione del fatto che il motociclo sopraggiungeva a un’elevata velocità di marcia, tentando altresì di effettuare un sorpasso a destra, non rispettando la distanza di sicurezza.

Instaura giudizio parallelo nei confronti dei medesimi convenuti il trasportato a bordo del ciclomotore chiedendo il risarcimento del danno per le lesioni subite.

I giudizi vengono riuniti e il Giudice dispone CTU medico-legale.

All’udienza del 31 marzo 2021le parti davano atto di avere perfezionato un accordo transattivo, instando, dunque, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Il Giudice evidenzia che i fatti che determinano la cessazione della materia del contendere sono eterogenei, ma possono essere ricondotti entro due generali categorie, rappresentate dagli eventi di indole processuale e dagli eventi di natura sostanziale.

I primi sono accomunati dalla situazione per la quale viene emanato in altro procedimento un provvedimento giudiziale che rende inutile la pronuncia richiesta. Differentemente, i secondi coincidono con ogni atto o attività delle parti che, incidendo sull’oggetto del processo, crea, attraverso la modificazione o estinzione della situazione sostanziale ivi originariamente dedotta, un nuovo assetto di interessi e, di conseguenza, rispettivamente, l’inattualità o l’inutilità di una pronuncia giudiziale su di un rapporto non più in atto perché estinto o modificato in forza di un atto dell’autonomia negoziale. Ciò premesso in linea generale, la transazione rappresenta un evento d’indole sostanziale, rappresentando, in particolare, un fatto sopravvenuto determinante la modificazione del rapporto controverso.

Il pagamento effettuato dall’assicuratore ha, poi, a sua volta, inciso anche sul rapporto controverso esistente tra gli attori e il proprietario del camion, atteso che la pretesa risarcitoria sperimentata ai sensi dell’art. 2054 c.c. dai primi nei confronti del secondo ha trovato pieno soddisfacimento prima e indipendentemente dall’accoglimento della domanda, rendendo inutile la pronuncia giudiziale e determinando così la cessazione della materia del contendere in relazione al dedotto rapporto controverso.

In definitiva, viene dichiarata cessata la materia del contendere tra gli attori e il conducente del camion.

Residua l’esame della domanda spiegata dal proprietario del camion nei confronti degli attori (padre e figlio, rispettivamente proprietario e conducente del motociclo Aprilia).

Orbene, la norma rilevante è quella di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., che, come noto, prevede la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti in caso di scontro tra veicoli.

Questa regola, tuttavia, opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “l’infrazione, anche grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso”.

L’orientamento testé il lustrato trae alimento dal condivisibile convincimento secondo cui, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., la regola per la quale l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente, non può essere intesa nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.

Applicando tali principi il Giudice ritiene essere superata l’applicazione del criterio sussidiario di cui all’art. 2054 c.c. e afferma l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del camion.

La CTU svolta, ha ricostruito i profili dinamici del sinistro, accertando che il sinistro sia stato causato dall’impropria manovra di svolta a destra dell’autocarro, il quale, transitando sulla corsia di sinistra, giunto all’altezza del distributore, si è spostato sulla corsia di destra al fine di inserirsi all’interno della strada secondaria, urtando così il motociclo che marciava proprio lungo la corsia impropriamente occupata.

Il conducente dell’autocarro ha quindi violato la cautela di cui all’art. 154, comma terzo, lett. a) del d.lgs. n. 285 del 1992, che gli imponeva, per raggiungere la strada secondaria, di cambiare corsia e tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Il CTU, oltre ad avere accertato la moderata velocità di marcia del motociclo, ha escluso anche la possibilità del conducente di evitare l’impatto, suggerendo così l’impossibilità concreta per l’attore di mantenere il controllo del veicolo ed escludendo, per tale via, la possibilità di addebitargli la violazione del precetto di c ui all’art. 141, comma secondo, del d.lgs. n. 285 del 1992.

Nello specifico, il CTU ha riscontrato un’inclinazione di venti, trenta, gradi dell’autocarro, al momento dell’impatto, rispetto all’asse longitudinale della strada e la parte anteriore rivolta verso l’ingresso della strada secondaria. Ciò conduce a ritenere che lo scontro si è verificato quando il veicolo aveva già impegnato l’adiacente corsia per effettuare le manovre di svolta a destra, in modo così improvviso da impedire al conducente del motociclo di conservare il controllo della propria guida.

Quindi, al momento dello scontro, l’autocarro aveva già invaso, per buona parte della sua lunghezza, l’adiacente corsia. Non può dunque ipotizzarsi che la perdita del controllo del motociclo sia stata determinata dall’aderenza dello stesso all’autocarro durante le manovre di sorpasso, apparendo, piuttosto, verosimile che il motociclo, durante la marcia nella corsia di pertinenza, si sia trovato innanzi, all’improvviso, il camion.

Oltretutto, se lo scontro fosse avvenuto durante le operazioni di sorpasso, certamente la posizione di quiete dell’autocarro non avrebbe assunto l’inclinazione poi accertata, atteso che il conducente sarebbe stato costretto ad arresta re il moto del veicolo ben prima.

Accertata l’esclusiva responsabilità del camion nella causazione dell’evento lesivo, è precluso l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno dallo stesso conducente prodotta in applicazione della norma di cui al primo comma dell’art. 1227 c.c..

In ogni caso, la pretesa risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento, stante la mancata prova dei danni patiti.

Infatti, ai fini della prova delle spese sostenute, il conducente del camion ha prodotto una fattura quietanzata emessa dal soggetto che ha eseguito materialmente le riparazioni al veicolo.

Sul punto, è pacifico che le scritture provenienti da terzi non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l’attendibilità.

Infine, vengono decise le spese di lite.

L’assenza di profili di contrasto sul tema in conseguenza della cessazione della materia del contendere preclude la regolamentazione delle spese in relazione ai rapporti processuali intercorsi tra i due attori, il conducente del camion e la Compagnia assicuratrice.

Vengono interamente compensate le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato sulla base della domanda risarcitoria avanzata dal conducente del camion nei confronti degli attori, tenuto conto dei complessi accertamenti tecnici svolti nel corso del processo, che hanno impedito alla parte di conoscere a priori la fondatezza delle proprie ragioni.

Conclusivamente, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande sperimentate dagli attori e dal terzo trasportato; rigetta la domanda del convenuto nei confronti degli attori; compensa integralmente le spese in relazione alla domanda spiegata dal convenuto nei confronti degli attori; pone le spese delle CTU a carico delle parti in solido tra loro.

Avv. Emanuela Foligno

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