La Cassazione ammette autonoma consistenza del danno morale e lo liquida anche in casi di responsabilità medica

Il danno morale può essere risarcito dal medico, ma quali sono le condizioni? La Cassazione lo chiarisce nella sentenza n.19189/2020.

La vicenda riguarda una paziente che veniva sottoposta all’intervento di colangiopancreatografia retrograda endoscopica (in sigla CPRE). Tale intervento veniva eseguito da un chirurgo endoscopista che tuttavia non svolgeva alcun accertamento, neppure ecografico, prima di procedere, né forniva alla paziente adeguate informazioni circa le modalità con cui sarebbe stato svolto e gli eventuali rischi che avrebbe potuto correre.

La CPRE, tuttavia, non veniva eseguita, perché dopo vari tentativi i medici comunque non riuscivano a predisporre le cannule nelle vie biliari per consentire l’esame endoscopico. La sollecitazione dovuta alle numerose prove fatte dallo staff medico aveva tuttavia ulteriormente aggravato le condizioni della paziente, che veniva colpita da pancreatite acuta e per questo prima trasferita nel reparto di terapia intensiva e successivamente trasportata in eliambulanza in ospedale, dove veniva sottoposta ad una massiccia terapia antibiotica per un periodo di 50 giorni.

La Corte d’Appello, pur ravvisando, al contrario del giudice di primo grado, la responsabilità del chirurgo endoscopista, riteneva di non dover liquidare il danno morale.

Per tale ragione la ricorrente impugnava la sentenza della Corte territoriale dinanzi la Suprema Corte di Cassazione. La tesi sostenuta dalla ricorrente è che la Corte d’Appello di Catania avesse omesso di liquidare il danno morale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2059 del cod. civ. e in combinato disposto con quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano, danno richiesto espressamente nella misura corrispondente alla personalizzazione del danno biologico prevista per la fascia d’età della ricorrente all’epoca in cui aveva subito il pregiudizio.

La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso, evidenzia che: “pur dovendosi ribadire che la liquidazione del danno morale non è da considerare conseguenza automatica dell’avvenuto riconoscimento del danno biologico, deve tenersi conto del fatto che non può essere, in ogni caso, disconosciuta al danno morale autonoma consistenza, là dove esso si riferisca a profili di pregiudizio (il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente (Cass. 11\11\2019, n. 28999; Cass. 27\03\2018, n. 7513; Cass. 28\09\2018, n. 23469); la liquidazione del danno alla persona deve, infatti, aver luogo: evitando duplicazioni, misurandosi con l’unitarietà del danno non patrimoniale, ma anche assicurando alla vittima l’integrale riparazione del danno subito”.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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