Doveroso derogare alla regola generale dell’affidamento condiviso nel superiore interesse del minore
Può succedere che, in alcuni casi, si abdichi al principio di una divisione paritaria del figlio tra i due genitori, quando questo comporti per il minore un eccessivo sacrificio e danneggi il suo equilibrio. Nel caso di specie la madre del minore aveva chiesto alla Corte d’Appello di Genova modifiche all’accordo sull’ affidamento condiviso del minore. In particolare, la signora voleva poter godere della presenza del figlio a casa durante il weekend, quindi proponeva fine settimana alternati con il padre e visita infrasettimanale del padre nelle settimane in cui il bambino era con la madre durante il sabato e la domenica.
La corte d’Appello accoglieva la richiesta della madre respingendo quella del padre che chiedeva una revisione dell’obbligo di mantenimento a suo carico. Ricorreva quindi il padre in Cassazione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 23219/2020, respingeva il motivo di impugnazione relativo alle modalità di affidamento, motivando così: “È pur vero che in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell’art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I, 19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I, 27/06/2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell’affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l’affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore” (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Specificando che, tuttavia, al principio generale è possibile anzi doveroso derogare quando questo sia nell’interesse del minore.
”Dunque, se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell’interesse del minore, in presenza di serie ragioni (ad esempio, come nel caso di specie, ove la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione), il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (pur essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori, come indicato dalla Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia; cfr. Cass., Sez. I, 8/4/2019, n. 9764)”.
Avv. Claudia Poscia
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