Premessa: gli interpoli a corsivo sono riflessioni (anche) metagiuridiche personalissime di chi scrive.
Come noto, una serie di importanti interventi giurisprudenziali dal 2003 in avanti hanno riscritto l’art. 2059 c.c. Si è partiti con l’affermare che la riserva di legge di quella norma è sodisfatta a condizione che l’interesse della persona lesa godesse di protezione costituzionale (Cass., 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827). Quelle celeberrime decisioni hanno riclassificato il danno non patrimoniale e tale impostazione è stata confermata, sulla scia, dalla Corte Costituzionale con la decisione 11 luglio 2003, n. 233. Fino a quel momento la riserva di legge dell’art. 2059 c.c. era tassativa, nel senso che occorreva che la norma di rinvio menzionasse in maniera espressa il risarcimento dei danni non patrimoniali, sulla falsariga dell’art. 185, comma 2, c.p. Successivamente, nel 2008, (le cosiddette sentenza di S. Martino) si dichiara che il danno non patrimoniale decantato dall’art. 2059 c.c. corrisponde a una categoria unitaria, al cui interno devono essere poste le figure descrittive di danno biologico, di danno morale e di quel nuovo danno non patrimoniale che -quantomeno per un lustro- si è chiamato danno esistenziale e che ha acceso feroci dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, sino ad arrivare alle -altrettanto celeberrime-, SS.UU (26972-26975/2008).
Era l’11 novembre, appunto, il giorno di San Martino dell’anno 2008. Con un cipiglio estremamente secco le Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008 non riconoscono l’autonomia del danno esistenziale, del danno biologico e del danno morale, e affermano che “di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere”, ricordando un po’ l’epiteto manzoniano.
La decisione, senz’altro di grande portata, non ha messo però in discussione il riconoscimento di pregiudizi di carattere esistenziale, ma ha sancito che questi devono essere allegati e provati al fine del risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso, senza la possibilità di configurarne autonome voci o sotto- specie.
(E difatti, oggi nel 2021, l’applicazione della ‘personalizzazione del danno biologico’ altro non è che l’applicazione del ‘danno esistenziale’ con un’altra veste).
Lo scopo di quegli interventi è stato quello di evitare che sommando singolarmente le singole voci di danno si giungesse ad una valutazione del risarcimento duplicata-triplicata.
Il danno morale dell’art. 185 c.p. veniva liquidato tradizionalmente in maniera automatica.
Anche se, per alcuni anni, è stato affermato che il danno biologico era un danno in re ipsa (9009/2001), mentre il danno morale era un danno conseguenza (20987/2007), accadeva, in fase liquidativa, l’applicazione di una prassi esattamente contraria.
Nella ratio delle sentenze di San Martino 2008 la finalità era quella di razionalizzare i risarcimenti di massa alla persona, lasciando in vita le altre figure di danno per le ipotesi diverse dal danno biologico.
Così, per la lesione dei diritti della personalità diversi dal danno alla salute, (come infatti è accaduto strada facendo) avrebbe potuto conservare spazio il danno esistenziale, oppure, ad esempio, il tanto gettonato danno morale in caso di diffamazione a mezzo stampa.
(Fortunatamente, attraverso l’overruling, che ha permesso, appunto, di valutare un determinato atto tenendo conto della giurisprudenza vigente al momento in cui lo stesso è stato compiuto).
L’obiettivo era quello di portare ad equilibrio il risarcimento del danno alla persona (all’epoca, soprattutto nei sinistri stradali) ed eliminare i danni bagatellari e frivoli.
Per molti anni, quelle decisioni hanno provocato l’archetipo che in presenza del danno alla salute, la componente morale monetizzata avrebbe potuto essere il rimedio per arrivare a quella riparazione integrale del danno da sempre invocata da dottrina e giurisprudenza.
Anzi, si è incominciato a concepire che nella lesione della integrità psicofisica l’aspetto ‘dinamico relazionale’ fosse l’ultimo tassello idoneo a garantire l’integralità del risarcimento.
(Obiettivo raggiunto con l’applicazione della personalizzazione che già allora era consentita e che le Tabelle milanesi contemplavano. Non si dimentichi che storicamente -e qui partiamo dalle note decisioni di Superga-, il danno morale era visto con una finalità punitiva).
§§
Venendo ai tempi recenti, nel 2017, l’art. 138 cod. ass. è stato sostituito nel senso che “e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.
Il successivo comma III, nel senso che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, personali, documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma II, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 %”.
Questa specifica menzione del legislatore ha ridisegnato l’intero danno alla persona, cancellando definitivamente l’idea del danno morale come funzione punitiva.
Una ineccepibile decisione recente della Suprema Corte (25164/2020), affronta tutti i punti sino ad ora analizzati.
La sentenza di merito impugnata liquidava alla vittima, euro 213.399,75, attraverso l’applicazione delle Tabelle milanesi, il cui valore unico, per invalidità accertata del 25/26% = € 116.339,00 (per la vittima di 37 anni), era stato aumentato due volte: una volta del 25% per euro 29.084,75 a titolo di personalizzazione, considerata l’impossibilità del danneggiato di cimentarsi in attività fisiche, e una seconda volta con l’attribuzione di un’ulteriore somma quantificata in euro 20.000,00 a titolo di danno morale, per la sofferenze di natura del tutto interiore e non relazionale (oltre euro 46.476,00 per IT, oltre spese mediche).
Ebbene, gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata ed hanno riconosciuto al danneggiato la complessiva somma di euro 162.815,00 a titolo di danno biologico e di danno morale, in applicazione delle Tabelle milanesi, eliminando le poste di danno relative alla personalizzazione (€ 29.084,75), e al danno morale (€ 20.000,00), poiché già ricompreso nel valore monetario indicato dalle tabelle.
Nel rendere quella decisione, il Collegio ha rimesso alla pubblica udienza tre delicate questioni di diritto:
- La corretta individuazione dei /presupposti per la personalizzazione del danno alla salute e della relativa motivazione
- La corretta individuazione dei presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale e della relativa motivazione
- La corretta individuazione dei confini tra la personalizzazione del danno alla salute e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale.
Non sono, quindi, state direttamente censurate le Tabelle milanesi –come in numerosi commenti si è letto-, bensì il criterio di personalizzazione che deve essere espressamente provato e deve rispondere alle circostanze di fatto che lo rendono diverso dai casi ordinari.
E’ accaduto, in sostanza, che a breve distanza dalle Sentenze di San Martino 2019, la Suprema Corte ha adottato una logica differente, sembrerebbe quasi una soluzione di compromesso, rispetto alla decisione 8292/2019 (tra le tante), laddove seccamente ha statuito che “non esiste interdipendenza necessaria tra risarcibilità morale e sussistenza del danno biologico permanente”.
Ad ogni modo, anche discostandosi dalla decisione 25164/2020 il problema permane perché l’art. 138 c. ass. si applica nella stragrande maggioranza dei danni alla persona, e quindi da legge speciale, l’impatto applicativo gli accolla, volente o nolente, un carattere generale.
Avv. Emanuela Foligno
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