In materia di risarcimento del danno biologico da micropermanente, l’accertamento della sussistenza della lesione deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico legali (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I, sentenza n. 67/2021 del 21 gennaio 2021)
Con atto di citazione la Compagnia assicuratrice impugna la sentenza del Giudice di Pace di Gallina con cui veniva accolta la domanda del danneggiato per il sinistro stradale occorso il 22 maggio 2009. L’Assicurazione lamenta il riconoscimento del danno biologico da micropermanente in contrasto con l’art. 139 C.d.A. e il riconoscimento del danno morale, oltre al mancato riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato.
Il Tribunale, in qualità di giudice d’appello, ritiene l’impugnativa parzialmente fondata.
Relativamente alla lamentata violazione dell’art. 139 , come modificato dalla legge 27/12, il Tribunale evidenzia che le modifiche – costituenti jus superveniens – introdotte dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, di conversione, del D.L. 24 gennaio 2012,n. 1, con gli artt. 32, commi 3 ter e 3 quater (che vengono a condizionare il risarcimento del danno biologico permanente delle lesioni di lieve entità, all’ “accertamento clinico -strumentale obiettivo” ed il risarcimento del danno biologico temporaneo al riscontro medico-legale visivo o strumentale della lesione), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (C. Costituzionale n. 235/14; anche Cass. 18773/2016).”
E’ pacifico che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole, con conseguente irrilevanza della sintomatologia soggettiva del danneggiato.
La Suprema Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi (cfr. Cass civ. del 26 settembre 2016, n. 18773) e ribadire che il danno biologico è solo quello suscettibile di accertamento medico legale.
L’accertamento di tale danno deve avvenire con i criteri medico legali: e dunque l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali.
Più di recente è stato affermato che “in materia di risarcimento del danno da c. d. micro -permanente, l’art. 139, comma 2, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico -fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medicolegali”…[..]…”l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”.
Ad ultimo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 9865/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, comma 2, la sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico -fisica avvenga secondo criteri medico -legali rigorosi ed oggettivi”.
Il Giudice di Pace ha ben motivato sull’accertamento obiettivo e secondo i criteri medico -legali e sulla quantificazione del danno secondo le tabelle di legge e la dottrina in uso presso i Tribunali, per contro le censure a tale quantificazione da parte dell’appellante sono generiche.
Riguardo il danno morale il Giudice di Pace ha aggiunto una somma ulteriore in ottica di personalizzazione del danno biologico, ritenendo presente il pregiudizio all’integrità morale in via presuntiva.
Tale liquidazione non è condivisibile.
Anche nelle micropermanenti resta ferma la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto.
E’ dunque errato il riconoscimento in forma presuntiva del danno morale effettuato dal Giudice di primo grado.
Gli attori hanno allegato di avere incubi notturni con risvegli improvvisi e crisi d’ansia. Si tratta di un’allegazione, generica e non provata, e come tale non idonea per il riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale.
L’importo di euro 600,00 liquidato per ciascun attore a tale titolo non può essere riconosciuto.
In conclusione il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, riforma la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha riconosciuto il pagamento di euro 600,00 a favore dei due attori a titolo di personalizzazione del danno, confermando per il resto.
Condanna l’Assicurazione al pagamento delle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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