Le lesioni patite dai terzi trasportati risultano pienamente calzanti la dinamica del sinistro e soprattutto con la velocità di marcia sostenuta (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I, sentenza n. 68/2021 del 21 gennaio 2021)

Con atto di citazione si propone impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria con cui veniva accolta la domanda del danneggiato con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari ad euro 4.226,75. L’appellante censura la sentenza laddove rigettava la sua eccezione preliminare di improcedibilità della domanda; laddove riteneva provata la dinamica del sinistro e l’errata quantificazione del danno.

Il Tribunale di Reggio Calabria, in qualità di giudice d’appello, ritiene il gravame parzialmente fondato relativamente alla dinamica del sinistro e all’attribuzione della responsabilità.

Viene osservato che l’ art. 2054, comma 2, c.c. prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente.

La giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla citata norma affermando che, per escludere l’applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell’auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente

Conseguentemente, la prova liberatoria deve ritenersi fornita solo se il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba l’intero profilo causale del sinistro.

Sulla base di tale principio, infatti, è stato chiarito che neppure l’invasione della semicarreggiata riservata ai veicoli provenienti in senso inverso comporta automaticamente la colpa esclusiva del conducente che abbia commesso la violazione.

Quindi, la presunzione di colpa ha funzione sussidiaria ed opera solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Gli esiti dell’istruttoria di primo grado fanno ritenere sussistente una concorrente pari responsabilità.

Difatti, mentre l’attrice percorreva la via provinciale veniva investita da un’autovettura C3 che usciva in retromarcia da uno spazio destinato a parcheggio e il furgone dell’attrice veniva colpito nella parte anteriore destra ed andava ad impattare a sinistra contro un autocarro che procedeva nell’altra corsia.

Non si comprende perché la stessa, in pieno giorno, non sia riuscita ad evitare il sinistro con una manovra di emergenza; la circostanza che sia andata a finire nell’altra corsia ed i notevoli danni subiti dal suo mezzo fanno ritenere verosimile che la stessa tenesse una velocità non adeguata.

Inoltre, le lesioni patite dai terzi trasportati risultano pienamente calzanti con tale dinamica e soprattutto con la velocità di marcia sostenuta.

Per tale ragione viene affermata la corresponsabilità dei due conducenti nella misura del 50% ciascuno.

Ciò chiarito, riguardo i danni materiali le contestazioni sono generiche e non indicano quali elementi della fattura dell’Autofficina non sarebbero riconducibili al sinistro, né è stata prodotta una contro-perizia a confutazione della fattura medesima.

Riguardo il danno da fermo tecnico, il Tribunale evidenzia che a fronte di un risalente orientamento che lo riteneva presunto, i più recenti indirizzi ritengono che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato.

Per provare il danno da fermo tecnico bisogna allegare la spesa sostenuta per un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.

In mancanza, tale voce di danno deve essere esclusa.

In conclusione, il totale dei danni ammonta ad euro 3.926,75 e applicato il concorso di colpa nella misura del 50%, viene liquidato in euro 1.963,37.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono integralmente compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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