Il Ddl Concorrenza utilizza distorsivamente termini come “mercato” e “concorrenza” contando sulla loro carica positiva…

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale del 14.08.17, la legge 124 del 04.08.2017 recante la suggestiva intitolazione “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Ci permettiamo di definire “suggestivo” tale pacchetto di norme perché esso – in conformità a un malcostume oramai endemico della nostra classe politica – utilizza distorsivamente termini come “mercato” e “concorrenza” contando sulla loro carica positiva e sulla capacità di evocare scenari di crescita, progresso e prosperità.
Una “carica” conferita ai suddetti vocaboli da anni di studiata manipolazione del linguaggio cui, di regola, non corrisponde (e non segue) alcun effetto seriamente benefico sul piano sociale ed economico.
Infatti, anche i bambini hanno capito che le sedicenti “liberalizzazioni”, le mitiche “lenzuolate” di bersaniana memoria, a beneficio degli onnipresenti e onnipotenti “mercati” non fanno altro che aggravare le condizioni della classe media, già prostrata, e quelle di un ceto professionale (c’era una volta l’avvocatura…) giunto allo stremo delle risorse e anche delle speranze.
Parliamo di una categoria composta da ampie fasce di esponenti precipitati nel cosiddetto “proletariato forense”, il girone dantesco di chi ha un titolo di prestigio e il portafoglio che piange.
Il tutto per soddisfare i desideri e implementare le pratiche di sfruttamento di manodopera intellettuale sottocosto di cui molti colossi, non solo nel ramo assicurativo, sono da anni inesausti cultori.
Significativo, a tal proposito, è l’inserimento, nella legge in questione, dell’ennesimo codicillo finalizzato a introdurre i soci “di capitale” nel recinto finora tradizionalmente e provvidenzialmente riservato alla libera professione dell’avvocato.
Sarà infatti consentita l’istituzione di “società forensi” costituite per almeno due terzi da avvocati ovvero da professionisti iscritti in altri albi.
È stato poi introdotto l’obbligo del preventivo scritto. L’avvocato dovrà comunicare in tale forma vincolata la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale (dovremo tutti attrezzarci con palla di vetro e altri strumenti divinatori, a quanto pare).
Alcune importanti novità, concernenti la materia del risarcimento del danno e della infortunistica stradale, sono infine contenute nel comma 17 dell’articolo unico in cui si compendia il Ddl Concorrenza . Vi si prevede la sostituzione dell’art. 138 del D. Lgs. 209/05 demandando a un DPR la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio nazionale delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto.
Secondo la norma de quo, i principi cui dovrà ispirarsi il Governo nella redazione della tabella dovranno tener conto “dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.
La predetta specificazione è, a suo modo, confortante in quanto fa apparentemente tabula rasa dei tentativi, più o meno scoperti o surrettizi, con i quali negli ultimi anni le compagnie di assicurazione hanno cercato, persuasivamente ma non abbastanza, di “contenere” (per meglio dire: abbattere) i costi di risarcimento costituiti dalle liquidazioni a favore dei macro-lesi.
Il legislatore ha, una volta tanto, dimostrato di saper resistere a tali pressioni inserendo la locuzione testé richiamata. Infatti, il riferimento alla “consolidata giurisprudenza di legittimità” non può che leggersi nel senso di un recepimento pieno delle tabelle milanesi, che, ormai da anni, costituiscono il punto di riferimento anche della Cassazione nella liquidazione dei macro-danni.
Ciò dovrebbe por fine anche a quella tendenza “eccentrica” della giurisprudenza romana che, negli ultimi tempi è sembrata volersi affrancare dal “giogo” delle tabelle meneghine.
Altre novità da segnalare sono i soliti “sconti obbligatori” sulle polizze RCA a favore di chi “sceglie” di farsi installare le scatole nere. In tal caso le compagnie dovranno praticare uno sconto “aggiuntivo e significativo”. Uno spreco di aggettivi il cui contenuto è talmente generico da svuotare di ogni credibilità le ventilate promesse di “risparmio”.
Il comma 15, infine, modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con danni a cose con l’obbiettivo dichiarato di scongiurare l’utilizzo di testimoni di comodo, ma con quello “sottostante” di approntare l’ennesimo intralcio a danno delle vittime degli incidenti stradali.

Avv. Francesco Carraro
(Foro di Padova)

 
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