Un’ordinanza della Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulle bollette della acqua e il pagamento dei consumi stimati
Se a un cittadino viene imposto il pagamento delle bollette della acqua senza che il Comune abbia provveduto alle misurazioni dei consumi, può egli non pagare?
In merito alla questione in esame, relativa alle bollette della acqua e ai consumi stimati, si è espressa la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 20887/2017.
I giudici hanno accolto il ricorso del cittadino che aveva proposto domanda di accertamento negativo nei confronti del Comune per la fornitura d’acqua negli anni 1988-1990.
Per la Cassazione il Comune aveva torto perché non aveva mai misurato i consumi.
Questi non erano nemmeno stati dimostrati con bollette della acqua.
Pertanto, i giudici hanno dato ragione all’utente che aveva deciso di non pagare al Comune la fornitura idrica per anni.
Questo perché sarebbe dovuta essere l’amministrazione creditrice a produrre le misurazioni del consumo d’acqua e l’acqua consumata in un determinato arco temporale per rispondere alla censura del cittadino sul punto.
Inizialmente, la domanda del cittadino era stata rigettata sia in primo che in secondo grado.
La Corte territoriale, infatti, aveva ritenuto che la mancata produzione in appello delle richieste di pagamento non consentisse di valutare la fondatezza della domanda.
Il ricorrente, in Cassazione, ha evidenziato però che l’ammontare della pretesa per i consumi d’acqua per ciascuno dei tre anni oggetto di domanda non era mai stata contestata dal Comune.
Ma non è tutto.
Questa era infatti stata anche confermata ex adverso negli scritti difensivi che sul punto nulla avevano eccepito.
Inoltre, il ricorrente ha precisato che l’onere probatorio sarebbe spettato all’amministrazione creditrice.
Questo perché nella sua domanda aveva evidenziato che il Comune non aveva proceduto alle misurazioni del consumo d’acqua.
Oltre a questo, per un’annualità intera, non aveva neppure indicato l’acqua che sarebbe sta consumata.
Per questa ragione, gli Ermellini hanno sostenuto che la Corte territoriale avesse sbagliato nel rifiutare le domande dell’utente che contestava la mancata produzione delle richieste di pagamento.
Queste, infatti, avrebbero consentito di conoscere l’esatto contenuto di quanto era effettivamente dovuto al Comune.
I giudici d’appello non hanno considerato che non sussisteva alcuna contestazione da parte del Comune nelle sue difese circa l’ammontare della richiesta per la somministrazione dell’acqua e gli anni di riferimento.
Pertanto questi dati dovevano ritenersi acquisiti in giudizio.
Era infatti irrilevante la circostanza per cui l’Ente non si fosse costituito in appello.
Inoltre, dagli elementi contenuti negli atti difensivi del Comune, si poteva desumere l’esistenza dei crediti e non la loro inesistenza.
Per questa ragione, in merito dovrà decidere il giudice del rinvio con la Corte d’Appello, ma con una differente composizione.
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