Il dr. Carmelo Galipò, Presidente dell’Accademia della Medicina Legale, commenta il ddl Gelli in questo video per Responsabile Civile, evidenziandone i punti critici.

Il dr. Carmelo Galipò torna sul ddl Gelli: dopo il commento di lunedì scorso sull’art. 6, in questa video-intervista passa al vaglio altri articoli del disegno di legge licenziato dalla Commissione Sanità del Senato. Nel complesso, afferma il dr. Galipò, la riforma migliora l’esistente ma presenta dei buchi neri che andrebbero modificati per migliorarla ulteriormente.

“Non è fatto male nella sua totalità, anzi – afferma il dr. Galipò – nella maggior parte di esso gli articoli sono condivisibili. Alcuni di questi vanno contestati perché sembrano afinalistici e scritti da chi non si occupa del contenzioso medico legale”.

Nello scorso articolo, infatti, il dr. Galipò dimostrava come l’art. 6 del ddl Gelli, Responsabilità penale dell’esercente la professione Medica, nei fatti da un lato abolisce il concetto della colpa lieve al secondo comma, ma dall’altro sembra far sparire quasi completamente ogni depenalizzazione della colpa medica non tutelando il medico dalla punibilità per imperizia. L’eccezione su quest’ultimo punto (non discussa nell’intervista) è la non punibilità del medico per un gesto chirurgico imperito che di per sè non è, evidentemente, contemplato da alcuna linea guida, ma se commesso in un percorso terapeutico confacente alle stesse, scagiona il medico, penalmente, danneggiando in tal modo eccessivamente il paziente.

Ecco gli articoli del ddl Gelli che in questo video vengono commentati dal dr. Galipò:

Art. 6, comma 1 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria):

“Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: “Art. 590-sexies. — (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Art. 7, comma 4 (Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria):

“Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo”.

Art. 8, comma 4 (Tentativo obbligatorio di conciliazione):

“La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l’impresa di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all’IVASS per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.

Art. 10, comma 1 (Obbligo di assicurazione):

“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonchè di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altra analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9”.

Art. 15, comma 1 (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria):

“Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.

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