Ddl Lorenzin approvato in Commissione Affari Sociali della Camera contiene l’art.9 sull’esercizio abusivo delle professioni.
Mentre alcuni argomenti sono stati rimandati all’Aula, il ddl Lorenzin approvato in Commissione, sarà discusso nella seduta del 5 ottobre. Il disegno di legge riguarda la riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche. Rispetto al testo del Senato, sono molte le modifiche apportate al documento, anche per la catalogazione delle nuove professioni sanitarie.
Il testo, licenziato in Commissione, è il risultato degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente. È stato trasmesso alle Commissioni competenti in modo da far pervenire i rispettivi pareri entro la seduta di giovedì 5 ottobre, e dovrebbe essere messo in calendario il 9 ottobre.
Il rapporto tra farmacie, parafarmacie e farmacie rurali
Il delicato rapporto tra farmacie e parafarmacie sarà discusso in Assemblea, perché in Commissione Affari Sociali non si è trovata una soluzione condivisa. Sul tema, il presidente Mario Marazziti annuncia un punto d’incontro nell’esame in Assemblea. Anche attraverso un confronto, da svolgere all’interno del Comitato dei nove.
E si spera che le soluzioni arrivino anche per il caso delle farmacie rurali, in merito al concorso straordinario per l’apertura di nuovi presidi. Il riferimento, in questo caso, riguarda il possibile punteggio maggiorato da riconoscere ai farmacisti rurali, che ha sospeso le soluzioni concorsuali ad una futura rivalutazione.
L’esercizio abusivo della professione
E due giorni fa è stata anche la volta dell’approvazione dell’articolo ,9 sull’esercizio abusivo della professione. Nel disposto si stabilisce che, chi eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sarà punito. La sanzione prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, e una multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
La pena è invece da uno a cinque anni di reclusione, con una multa da 15.000 euro a 75.000 euro, nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere questo reato. Inoltre, all’articolo 589 del Codice Penale, che contiene la disposizione normativa dell’omicidio colposo, si amplia il disposto, dopo il terzo comma.
Omicidio colposo e lesioni personali colpose
Il ddl Lorenzin approvato in Commissione prevede, infatti, sia inserito all’articolo 589 c.p., che “la pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria”.
Mentre all’articolo 590, che riguarda le lesioni personali colpose, dopo il terzo comma è inserito un altro disposto normativo. Questo prevede, in caso di esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, una sanzione. La pena, per lesioni gravi, è della reclusione da sei mesi a due anni, mentre quella per lesioni gravissime, è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Le sanzioni del ddl
Inserita anche la sanzione amministrativa che prevede una multa dalle 1.500 a 3mila euro, per la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti, in farmacia se risulta esclusa la destinazione al commercio.
È poi prevista la pena pecuniaria, di natura amministrativa, che va dalle 2.500 alle 7.500 euro, nei casi in cui qualcuno, pur non trovandosi in possesso della licenza o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
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