La pronuncia della Cassazione sul ricorso di un uomo che chiedeva la cessazione della materia del contendere nella causa di divorzio dopo il decesso dell’ex coniuge

Cosa succede nei rapporti patrimoniali tra divorziandi, nell’ipotesi in cui sopraggiunga il decesso dell’ex coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio? Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 31358/2019.

Il caso esaminato aveva visto in primo grado la pronuncia del divorzio con contestuale affidamento della figlia minore al nonno paterno e obbligo di corresponsione di una somma periodica a favore della piccola. Il Tribunale aveva inoltre disposto il mantenimento della figlia maggiorenne convivente con il padre; la previsione di un assegno divorzile da parte dell’uomo a favore della ex moglie.

L’uomo aveva impugnato la sentenza per ottenere la revoca degli assegni disposti a suo carico, ma l’appello era stato respinto. Da li il ricorso per cassazione, in cui l’ex coniuge deduceva la violazione e la falsa applicazione della normativa in materia evidenziando, in particolare, che, stante l’intervenuta morte della moglie prima dell’acquisto di irrevocabilità del provvedimento di secondo grado, la materia del contendere era da giudicare cessata. Il ricorrente riteneva che avrebbe dovuto essere ritenuto quale “coniuge superstite separato e non divorziato”.

La Cassazione ha ritenuto di aderire alle argomentazioni presentate dall’ex marito.

I Giudici Ermellini, in particolare, hanno ricordato che, in base alla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi”. E ancora: “l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa”.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non aveva analiticamente impugnato il capo del provvedimento relativo allo “status” di divorziato, con la conseguenza di un inevitabile passaggio in giudicato della statuizione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Unica materia, invero, residuata in appello era quella riguardante gli aspetti patrimoniali precedentemente trattati in giudizio; aspetti relativi agli assegni di mantenimento per il coniuge ed i figli. Immediato precipitato logico è, dunque, la declaratoria, da parte della Cassazione, di cessazione della materia del contendere in ordine alle statuizioni sull’attribuzione degli assegni in favore della figlia del ricorrente e della ex moglie, e relativamente al mantenimento della figlia convivente.

La redazione giuridica

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