Respinto il ricorso di un condomino contro il provvedimento che gli intimava la rimozione di un bagno costruito in un sottoscala che l’uomo sosteneva di aver ususcapito

Ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, il sottoscala rientra la parti comuni dell’edificio, in quanto, di fatto, costituisce la proiezione delle scale. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22442/2019 pronunciandosi sul contenzioso insorto tra un condominio di Napoli e il proprietario di alcuni locali siti al piano terra, che si era impossessato, per l’appunto, di un sottoscala.

Il condominio aveva citato in giudizio l’uomo chiedendo la rimozione di un bagno che era stato costruito su quella che riteneva essere un’area condominiale. Ma il convenuto resisteva sostenendo di avere usucapito lo spazio.

In primo grado il Tribunale aveva accolto l’eccezione di usucapione, respingendo la domanda attorea.

La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva in capo al condominio, ma al contempo aveva accolto l’appello promosso dal condominio stesso, ordinando alla controparte il ripristino del sottoscala condominiale.

L’uomo, pertanto, aveva proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., in relazione all’accertamento, da parte della Corte territoriale, della natura condominiale del sottoscala.

I Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato come l’articolo 1117 del codice civile contenga un elenco di beni, strutture ed installazioni che si presumono comuni, salvo titolo contrario.

Tuttavia, tale elenco è solo esemplificativo e non tassativo. Ciò comporta la necessità di stabilire se il sottoscala, non espressamente menzionato dalla norma, possa essere annoverato o meno tra i beni in questione.

A tale dubbio la Cassazione ha risposto in  modo affermativo, respingendo dunque il ricorso del condomino. Gli Ermellini hanno poi evidenziato che chi rivendica l’acquisto di una porzione di immobile ha l’onere di fornire la prova del titolo originario dell’acquisto. In questo caso, il ricorrente avrebbe dovuto produrre il primo atto di frazionamento delle porzioni immobiliari del condominio. In assenza di tale documentazione, è pertanto corretta la decisione della Corte di appello di far rientrare il sottoscala oggetto del contendere, tra i beni condominiali comuni.

La redazione giuridica

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