Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (Tribunale di Vibo Valentia, Sentenza n. 551/2021 del 27/07/2021 RG n. 845/2013)

L’attrice citava a giudizio il conducente-proprietario del furgone e la compagnia assicuratrice, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in data 25.11.2012 in Santa Domenica di Ricadi. Prima della precisazione delle conclusioni la Compagnia convenuta presentava richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuta composizione stragiudiziale della controversia.

La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce i l riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d’essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.

I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.

Invece, sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l’antitesi dell’interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, vengono a mancare sia l’interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.

A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, atto processuale, che produce effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene, la situazione sopravvenuta non incide direttamente sul processo, determinandone l’estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto.

In applicazione di tali principi, parte convenuta ha prodotto dichiarazione datata 22.07.2020 con cui il procuratore di parte attrice accettava a transazione e definizione della controversia la somma di euro 12.000, 00, oltre euro 3000,00 per spese legali e accessori specificando di non aver più nulla a pretendere e ritenendosi l’attrice interamente risarcita del danno subito.

Tuttavia, il procuratore di parte attrice dava atto dell’intervenuto pagamento da parte della convenuta , insistendo nelle conclusioni rassegnate in giudizio.

Orbene, ritiene il Tribunale che l’intervenuta transazione dell’oggetto della lite abbia determinato il venire meno dell’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.

La perdita dell’interesse alla pronuncia giudiziale, può essere rilevato anche d’Ufficio a prescindere dall’atteggiamento processuale delle parti.

Ad ogni modo, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della ” soccombenza virtuale”.

Ai soli fini della delibazione in ordine alla soccombenza virtuale il Giudice rimarca che il contrasto tra le parti concerne essenzialmente il quantum della pretesa risarcitoria.

Dalla documentazione prodotta in giudizio, con riguardo alla concreta verificazione del sinistro stradale dedotto in giudizio, l’evento è da ritenersi dimostrato dalle deposizioni testimoniali.

Pacifico, quindi, che l’attrice si trovava in, in qualità di pedone, allorquando il conducente del furgone, nell’effettuare la manovra di retromarcia, la investiva.

Inoltre, la tipologia di lesioni subite dall’attrice ha trovato riscontro nella documentazione medica versata in atti.

La CTU espletata ha accertato postumi permanenti nella misura del 7%, con un periodo di Invalidità Temporanea Totale di 23 giorni ed un periodo di Invalidità Temporanea Parziale di 160 giorni, di cui ottanta giorni al 50% (cinquanta percento) e ottanta giorni al 25%.

Conclusivamente, il Tribunale di Vibo Valentia, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in euro 4.835m00, oltre spese generali e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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