Percorso diverso rispetto al tragitto lavoro-casa, no all’infortunio in itinere

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Nessun indennizzo per i parenti del lavoratore deceduto in un sinistro stradale se ques’ultimo aveva scelto un percorso diverso rispetto al tragitto lavoro-casa

In tema di infortuni sul lavoro, gli eredi del lavoratore non hanno diritto all’indennizzo per infortunio in itinere se il congiunto è deceduto mentre accompagnava a casa un collega. La scelta di un percorso diverso rispetto al tragitto lavoro-casa rientra nel rischio elettivo perché è legata a ragioni personali estranee all’attività svolta. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 22180/2021 pronunciandosi sul ricorso di una donna che aveva agito in giudizio, anche quale genitrice esercente la potestà genitoriale sui figli minori, per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti ed all’assegno una tantum previsti dal D.P.R. n. 1124/1965, art. 85, in ragione del decesso del proprio coniuge, determinato da un incidente stradale.

La Corte territoriale, nel ribaltare la pronuncia di primo grado, aveva respinto la pretesa ritenendo che il decesso non fosse avvenuto nell’espletamento di obblighi lavorativi e specificando che, al fine di poter qualificare quale infortunio in itinere quello occorso alla vittima, sarebbe stato necessario accertare che il tragitto effettuato fosse quello normalmente utilizzabile per collegare l’abitazione con il luogo di lavoro, mentre l’eventuale deviazione avrebbe dovuto essere giustificata da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti; tali ipotesi non si potevano ravvisare nella circostanza addotta dalla parte, consistente nella decisione del defunto di andare a prendere e riaccompagnare a casa a conclusione della serata un collega privo di mezzo di trasporto proprio; la condotta del lavoratore, in sostanza, aveva realizzato quel rischio elettivo che aveva interrotto il necessario nesso tra la condotta e l’evento che non consentiva di configurare l’infortunio sul lavoro indennizzabile.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente contestava ai Giudici del merito di aver ritenuto, erroneamente, di applicare alla fattispecie la disciplina dell’infortunio in itinere, mentre nel caso di specie l’infortunio era avvenuto in occasione dell’espletamento dell’attività di lavoro giacché l’uomo era stato incaricato di accompagnare il collega di lavoro barman presso la propria abitazione; tale condotta non era frutto di una scelta volontaria diretta a soddisfare esigenze personali ma costituiva l’adempimento di una attività occasionalmente affidatagli dal datore di lavoro.

Gli Ermellini hanno chiarito come, in base alla giurisprudenza di legittimità, il D.P.R. n. 1124/1965, copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta “in occasione di lavoro” che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione; con l’avvertenza che sotto quest’ultimo aspetto, per quanto qui di particolare interesse, devono ritenersi protette ‘non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa”, con l’unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.

Nel caso in esame si era accertato che l’evento fu frutto di un arbitrario aggravamento del rischio determinato dalla condotta del lavoratore per cui non vi era spazio per l’applicazione dei principi secondo i quali l’occasione di lavoro deve essere intesa in senso funzionale.

La redazione giuridica

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