La Corte di Appello esclude il diritto al risarcimento del danno biologico e morale e conferma il demansionamento e il diritto al risarcimento per lesione della professionalità. Per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 luglio 2025, n. 20589).
I fatti di causa
Alcuni dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ricorrono al Giudice del lavoro deducendo di essere stati destinati a prestare servizio presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli esercitando senza soluzione di continuità e per circa un decennio, le mansioni di organizzazione di mostre ed esposizioni, redazione di cataloghi e pubblicazioni varie, svolgimento di relazioni, conferenze ed attività didattica e divulgativa, nell’accompagnamento di visitatori ed ospiti illustri nelle visite guidate delle opere e collezioni custodite nel museo. Successivamente, con ordini di servizio i medesimi venivano destinati a svolgere mansioni diverse, e cioè vigilanza, guardiania e controllo nelle sale, agli accessi, varchi e cantieri, nonché impiegate per i cosiddetti servizi collaterali.
Il Tribunale accerta il diritto dei lavoratori ad essere assegnati a mansioni analoghe a quelle svolte fino a tutto il mese di novembre 2009, o comunque previste nella posizione B3 profilo di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio. La sentenza veniva impugnata dal Ministero e la Corte di Appello di Napoli, accogliendo parzialmente l’impugnazione, escludeva il diritto al risarcimento del danno biologico e morale e confermava il demansionamento e il diritto al risarcimento per lesione della professionalità, con danno da liquidarsi in separato giudizio.
Il demansionamento
Di seguito, i ricorrenti con ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli rappresentavano che il demansionamento accertato dalle precedenti pronunce si era prolungato fino al 31/12/2016 ed era cessato solo a seguito di ulteriore diffida e ricorso innanzi al Giudice amministrativo e che solo a partire dal 02/01/2017 erano stati riassegnati alle sole mansioni corrispondenti al profilo rivestito (B3), e chiedono il risarcimento del danno cagionato dal demansionamento subito nel periodo da dicembre 2009 a dicembre 2016. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte di appello conferma il primo grado.
L’intervento della Cassazione
I lavoratori lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sfornita di prova la domanda. La doglianza è fondata.
Innanzitutto vi è efficacia tra le parti del giudicato costituito dalla precedente sentenza della Corte di Appello di Napoli (n. 5341/2012). La pronuncia statuisce: “(..) rigettando la domanda di condanna per risarcimento del danno biologico e confermando per il resto l’impugnata pronuncia, limitatamente al riconosciuto demansionamento, per cui condanna la convenuta Amministrazione al risarcimento del danno alla professionalità degli attori, attuali appellati, da liquidarsi in separato giudizio ed esclusivamente con riferimento al loro impiego in compiti di sorveglianza e custodia a edifici, varchi, accessi e altri similari”.
Ebbene, è corretto il principio applicato dalla Corte di Appello secondo il quale la sentenza di condanna generica in giudicato di cui al primo comma dell’art 278 cpc, copre l’astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato.
Tuttavia, la decisione della Corte di merito erra nel non considerare il principio secondo il quale qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto preclude il riesame dello stesso punto in fatto e in diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
In questo quadro, la Corte di Appello, nel confermare la pronuncia di rigetto della domanda spiegata dai lavoratori, ha fatto riferimento agli oneri probatori gravanti sugli stessi per dimostrare il demansionamento e l’efficacia dequalificante della condotta datoriale senza contare l’avvenuto accertamento definitivo della illegittimità del demansionamento per stabile adibizione a compiti considerati nel giudicato demansionanti.
In caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno
La Corte, dunque, non ha applicato il principio che recita: “in caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione. (nella specie, la S.C. ha stimato equo, confermando la sentenza di appello, l’assunzione, a parametro della liquidazione del danno, dell’importo pari alla metà delle retribuzioni dovute per il periodo di demansionamento)”.
Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 420 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. Si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non censurare la decisione del Tribunale che aveva ritenuto di definire la causa allo stato degli atti, pur avendo fatto richiesta le ricorrenti, ove necessario, di ammissione della prova orale sui fatti di causa articolata in ricorso e, in violazione dell’art. 420 c.p.c., non aveva provveduto al libero interrogatorio delle ricorrenti, pur sollecitato dal difensore delle stesse né aveva valutato il comportamento delle parti convenute, i cui legali rappresentanti avevano omesso di comparire personalmente alla prima udienza.
Le restanti censure dei lavoratori sono assorbite in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso che determina la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello competente.
Avv. Emanuela Foligno






