Ammissibilità del danno da perdita di chance di realizzare e avere un futuro rapporto parentale. Trattandosi di morte intrauterina, entrambi i Giudici di merito hanno escluso che si trattasse di domanda per la lesione di un rapporto parentale non ancora venuto in essere, optando per la ricostruzione della perdita di chance (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 giugno 2025, n. 15467).
I fatti
Viene chiamata in giudizio l’Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso, avvenuto durante il parto, del feto. Il Giudice accerta la responsabilità della azienda sanitaria per la morte del feto e la condannava a risarcire agli attori i danni.
La Corte di appello conferma il primo grado, osservando (per quanto riguarda i nonni) che si trattava del risarcimento richiesto per la perdita della relazione parentale con la futura nipote, provata in relazione all’effettuata allegazione delle circostanze specificate nei termini dello sgretolamento delle aspettative per la nascita della primogenita.
Il ricorso in Cassazione
La ASL lamenta, con tre separate censure, che il Giudice di appello non si sarebbe pronunziato sulla domanda di risarcimento della perdita del futuro rapporto parentale e non, diversamente, per la perdita della chance di quello, quale infine oggetto pretesa, dunque, strutturalmente dell’accoglimento di una domanda differente e mai formulata.
Ed ancora, viene lamentato, che la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto concerneva il danno da perdita della chance di instaurare il rapporto genitoriale, mentre, nella fattispecie, erano stati futuri nonni a domandare non il risarcimento per la perdita della chance di avere un rapporto con la nipote morta prima del parto, bensì per la perdita del rapporto parentale stesso, in realtà mai venuto in essere; essendo la domanda da perdita del futuro rapporto parentale disattesa, non avrebbe potuto ipotizzarsi una soccombenza in relazione alla domanda da perdita della corrispondente chance mai formulata.
Lesione del rapporto parentale o perdita di chance?
Le argomentazioni della ASL sono in parte inammissibili e in parte infondate. La Corte di appello ha implicitamente qualificato la domanda quale svolta nei termini di richiesta del risarcimento del danno da perdita della chance d’instaurare e avere un futuro rapporto parentale a venire, con la “futura nipote”: in altri termini, proprio il fatto che si trattò di morte intrauterina, entrambi i Giudici di merito hanno escluso che si trattasse di domanda per la lesione di un rapporto non ancora venuto in essere, optando per la ricostruzione della perdita di chance.
Difatti, viene appositamente richiamato, nella sentenza impugnata, l’arresto n. 26301/2021, che concerne il danno da perdita della chance di instaurare un futuro rapporto parentale (il fatto che nel precedente testé richiamato si trattasse dei genitori e della futura ed eventuale sorella, che tale non poteva più essere a séguito di colpa medica in isterectomia, mentre in questo caso si discute dei nonni rispetto alla mancata nascita del feto, non integra una differenza che va’ a spostare la conclusione che in questa sede viene in rilievo).
In questo senso la motivazione di appello, sebbene stringata, resta corretta e logica.
L’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al Giudice di merito
Pare il caso di precisare (anzi, ribadire) come sia stato più volte sottolineato che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al Giudice di merito, sicché non vi è alcun vizio censurabile quando il Giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, l’eventuale errore al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà espressa dalla parte in sede processuale.
La conseguenza di quanto sopra indicato è che non vi è alcuna violazione del giudicato interno, né contraddizione tra motivazione e dispositivo.
In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ASL alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti.
Avv. Emanuela Foligno





