Responsabilità per sinistri causati da veicolo in divieto di sosta

0
veicolo-in-divieto-di-sosta

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza di assoluzione riguardante un incidente stradale causato da un veicolo in divieto di sosta. Al centro della decisione, la necessità di accertare se la violazione del divieto abbia avuto un ruolo causale nel sinistro, chiarendo la funzione cautelare della regola e il rischio che essa intende prevenire (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 21 luglio 2025, n. 26491).

I fatti e la dinamica dell’incidente

Il 1° giugno 2020, mentre la persona offesa stava percorrendo la strada in bicicletta, ha urtato contro un motociclo parcheggiato in divieto di sosta, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra.
La moto parcheggiata occupava parte della carreggiata, e riduceva lo spazio utile di percorrenza di 70/80 cm. Il ciclista, mentre superava l’ostacolo si spostava a sinistra e veniva colpito dal cassone del motocarro Piaggio Ape che sopraggiungeva nella medesima corsia di marcia, finendo contro lo scooter dell’accusato parcheggiato. A seguito di questo incidente, la persona ha riportato lesioni personali con un’incapacità di attendere superiore a 40 giorni.
L’imputato è stato accusato di colpa generica e di aver violato gli articoli 146 e 158 del Codice della strada, ma il Tribunale di Savona lo ha assolto.

Escluso il nesso causale tra il veicolo in divieto di sosta e il sinistro

Per quanto di interesse, il Giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità del conducente del motocarro che, pur vedendo il ciclista che effettuava la manovra di spostamento, continuava la marcia, così determinando l’urto. In ciò il proprietario dello scooter veniva assolto con la formula ” perché il fatto non sussiste” e veniva escluso il nesso causale tra il veicolo in divieto di sosta e il sinistro. Alla base di tale determinazione del Giudice vi è la circostanza che il restringimento della carreggiata non avrebbe impedito il contemporaneo passaggio della bicicletta e del motocarro, ergo non poteva affermarsi che la causa del sinistro risiedesse nel restringimento della corsia di marcia percorsa dalla ciclista.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte d’appello di Genova.

Sarebbe errata in diritto l’affermazione del Giudice di merito secondo cui il segnale di divieto di sosta ha “per finalità quella di regolare la speditezza della circolazione e non quella di prevenire incidentie, pertanto, la violazione della predetta norma non era idonea ad integrare gli estremi della colpa specifica in ordine all’aver causato il sinistro stradale.

Nel caso di specie, sempre secondo la tesi del P.G., la violazione delle regole sulla sosta dei veicoli aveva concretamente posto a rischio la sicurezza della circolazione, come emergeva chiaramente dalla incontestata dinamica del sinistro. Il Giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la Consulenza tecnica aveva però precisato come, a fronte del restringimento determinato dallo scorretto parcheggio dello scooter dell’accusato, lo spazio libero tra i veicoli era di soli trenta centimetri, rispetto allo spazio di un metro sussistente se la corsia non fosse stata occupata dal ciclomotore.

L’intervento della Cassazione

Come visto, viene dedotto che il Tribunale di Savona sarebbe incorso in un errore di diritto escludendo che la violazione delle prescrizioni di divieto di sosta possa integrare il profilo della causalità della colpa nel caso di incidenti stradali, in considerazione del rischio che la regola cautelare mira a prevenire. Il Tribunale ha precisato che può sempre configurarsi la responsabilità di colui che parcheggia il veicolo in sosta vietata, ove se si accerti che la violazione del divieto abbia, in concreto, creato un pericolo per la circolazione stradale.

Ebbene, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.

L‘apposizione del divieto di sosta può essere riconducibile alla finalità di evitare intralci alla circolazione stradale in determinate aree e può anche essere determinato dalla diversa esigenza di riservare spazi di sosta a categorie protette, e non già dalla necessità di non intralciare la circolazione.

Violazione delle regole sulla sosta dei veicoli e rischio la sicurezza della circolazione

Ciò che va accertato, dunque, è la “ragione” della apposizione del divieto di sosta, onde comprendere se esso abbia finalità cautelare e rispetto a quale rischio.

Tanto detto, il Tribunale afferma che anche nei casi di violazione delle regole cautelari che impongono il divieto di sosta può verificarsi, in concreto, il rischio della verificazione di sinistri stradali, in linea con i principi sopra citati. Tuttavia, non vi è motivazione riguardo alla natura cautelare del divieto nel caso di specie e, in caso affermativo, in relazione a quale rischio. Tale punto è dirimente perché la moto dell’accusato intralciava la carreggiata ove si era verificato l’urto.

Ed ancora, il Giudice di merito, sempre con motivazione non esaustiva, richiama semplicemente e genericamente le conclusioni dei Consulenti affermando che in loco sarebbe stato possibile il contemporaneo passaggio dei due veicoli coinvolti nell’urto, senza indicare, in concreto e in base alle citate risultanze istruttorie, quale sarebbe stato l’ingombro della carreggiata, quale lo spazio residuo e pertanto le ragioni per cui, sul piano della causalità materiale, si sarebbe dovuta escludere l’efficienza causale della condotta dell’accusato in ordine alla verificazione del sinistro.

Per le ragion i indicate, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo esame sui punti sopra evidenziati.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui