Un ciclista urtava con la sua bicicletta lo sportello anteriore di una Fiat Panda, riportando lesioni personali.
Il Giudice di Pace di Prato condannava la donna alla guida dell’auto alla pena di 800 euro di multa per la violazione dell’art. 157 CdS e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, in solido con il responsabile civile, da liquidarsi in sede civile ed al pagamento delle spese legali.
La sentenza di secondo grado
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, in riforma della sentenza di primo grado ha invece assolto la donna dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste e, per l’effetto, ha revocato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e ha condannato il ciclista al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il Giudice di appello ha ritenuto che le perizie volte a ricostruire la dinamica del sinistro costituiscano antecedente logico rispetto alla violazione della norma cautelare in tema di circolazione stradale (l’art. 157 CdS prevede il divieto di aprire le porte del veicolo, di discendere dallo stesso, di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisce pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.)
Le due perizie sono contrastanti
Quella esposta dal perito nominato dalla parte civile accerta che le lesioni subite dalla persona offesa sarebbero state causate dall’apertura improvvisa della portiera anteriore dell’autovettura condotta dall’imputata. Quindi non residuerebbe alcun dubbio circa la violazione del codice della strada da parte dell’imputata.
Al contrario, secondo la tesi esposta dal perito nominato dal Giudice, le lesioni del ciclista sarebbero state cagionate dal contatto tra il pedale della bicicletta e la portiera dell’autovettura dell’imputata parzialmente aperta in posizione statica (confermando in tal modo quanto ipotizzato dalla Polizia Municipale nell’immediatezza dei fatti e quanto affermato dall’imputata sia al momento del fatto, che in dibattimento).
Al Giudice di appello è apparso evidente ritenere (o, comunque, come non sia possibile escludere) che l’imputata, nell’aprire la portiera e nel lasciarla aperta, abbia utilizzato la normale prudenza, assicurandosi di non intralciare la circolazione o di non creare pericolo per gli altri utenti della strada. In ogni caso, non sarebbe stato possibile prevedere, in condizioni meteorologiche ottimali ed in una strada larga ad unica direzione di scorrimento, l’urto da parte di una bicicletta in marcia.
Il ciclista ricorre in Cassazione
Lamenta la vittima che il Tribunale, in funzione del giudice d’appello, abbia escluso che il sinistro si sia verificato a causa dell’improvvisa apertura dello sportello da parte dell’imputata, che avrebbe così colpito la bicicletta condotta dalla persona offesa, sulla scorta di una carenza di prova in ordine alla preferibilità delle due ipotesi, alternative e contrapposte, avanzate dai periti nominati, senza peraltro vagliare la correttezza delle condotte di guida dei due soggetti coinvolti nel sinistro. In particolare, come visto, rileva che ove fosse stato valutato correttamente il comportamento dell’imputata si sarebbe potuto verificare l’eventuale concorso di essa nell’evento lesivo.
Ebbene, il ricorso è inammissibile, poiché avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione (Cassazione penale, sez. IV, dep. 20/05/2024, n.19749).
La regola di cui all’art. 606, comma 2-bis, c.p.p., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p., è applicabile anche al ricorso proposto dalla parte civile.
Ad ogni modo, la S.C. reputa chiaro che le censure del ciclista, in sostanza, siano indirizzate a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e la ricostruzione dei fatti.
La Cassazione condanna il ciclista, parte civile, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dal responsabile civile Itas Assicurazione, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.
Avv. Emanuela Foligno






