Danno morale e massimale catastrofale, ogni congiunto ha diritto a liquidazione autonoma

0
massimale-catastrofale

Coniugi perdono la vita a causa di uno scontro con un autotreno. In ragione del diretto e personale danno subito per tale decesso, il Giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere, valutare e liquidare il risarcimento spettante a ciascuno degli aventi diritto, con l’unico limite costituito dal rispetto del massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale) (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 luglio 2025, n. 21339).

Il caso

Si verifica un sinistro tra l’autovettura Fiat Panda (di proprietà della A.S.L. di Montalbano Jonico ove si trovava trasportata anche la moglie del guidatore) e l’autotreno Volvo F12/20. In conseguenza del sinistro i due coniugi perdevano la vita lasciando tre figli ancora minori.

Nel luglio del 1999 venivano citati innanzi al Tribunale di Lagonegro i 3 figli minori dei coniugi deceduti, in persona del loro tutore, nonché l’A.S.L. di Montalbano Jonico e Assitalia assicurazioni (compagnia assicuratrice della Fiat Panda), per sentir accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente della Panda.

Nell’ottobre dello stesso anno, tutti i congiunti della coppia deceduta convenivano a loro volta in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro, proprietario, conducente e assicurazione dell’autotreno, nonché l’ANAS per il risarcimento dei danni conseguenti alla prematura dipartita dei loro prossimi congiunti.

La lunga vicenda giudiziaria

I due procedimenti vengono riuniti e il Giudice dichiara la responsabilità concorsuale del conducente della Panda e del proprietario-conducente dell’autotreno, stabilendo la responsabilità del primo nella misura del 70% e del secondo nella misura del 30%. Conseguentemente condannava in solido gli eredi, l’ASL n.5 di Montalbano Ionico e l’Assicurazione Assitalia al pagamento dei danni patiti dal conducente dell’autotreno e condannava quest’ultimo e la relativa assicurazione per la RCA a corrispondere agli eredi delle vittime la somma di euro 266.395,35 a titolo di risarcimento parziale delle lesioni letali nella misura del 30%.

La Corte d’appello di Potenza, confermato il resto, condanna in solido gli eredi alla restituzione delle somme loro eventualmente liquidate a titolo di danno esistenziale.

Il ricorso in Cassazione

Gli eredi dei coniugi si spingono in Cassazione deducendo che: la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, di riparto delle responsabilità (il 70% al conducente della Panda ed il 30% al conducente dell’autotreno), ma nulla ha riconosciuto alla suocera del conducente della Panda a titolo di risarcimento per la perdita del genero.
Errata sarebbe stata la negazione di danno esistenziale (riconosciuta invece dal primo Giudice come voce autonoma di danno). Deducono, inoltre, errata liquidazione del danno non patrimoniale subito iure proprio per la perdita definitiva del rapporto.

Inoltre lamentano erronea e incongrua liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in via equitativa e ingiustamente ripartito tra i figli ed i fratelli della vittima nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che: la decisione del Tribunale sia condivisibile giacché la possibilità per il Giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti i diritti è conseguente alla sola ipotesi in cui la morte della persona è stata causata dal reato (cosa che non è accaduta nel caso in parola).
In altri termini, il massimale contrattualmente previsto “per persona danneggiata” farebbe riferimento a ciascuno dei soggetti danneggiati, entro i limiti del massimale catastrofale previsto “per sinistro” e non alla sola vittima diretta. E e, nelle pronunce di merito non si è tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale inerente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti.

Le censure sono corrette e vengono accolte dalla S.C.

La liquidazione del danno morale

I ricorrenti avevano lamentato la circostanza che il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il danno morale alla vittima primaria, provvedendo a liquidare una percentuale in favore degli eredi da ripartire in parti uguali tra figli e fratelli, senza tener conto che l’importo andava riconosciuto per intero per ogni figlio e per ogni fratello.

Ebbene, il Giudice di secondo grado ha argomentato: la decisione del Tribunale è condivisibile giacché la possibilità di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale, ed alla ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto è conseguente alla sola ipotesi in cui la morte della persona è stata causata dal reato (Cass. Civ. Sez. II, 19 gennaio 2007).

Però, tale ipotesi nel caso di specie è stata esclusa stante l’archiviazione del procedimento penale a carico del conducente dell’autotreno documentato in atti. Ed è questo l’errore.

È stato anche precisato che: “In tema di assicurazione obbligatoria della RCA, ai fini del computo del massimale deve intendersi per “persona danneggiata” non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto – come, ad esempio, i congiunti di quella – che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l’invalidità della persona immediatamente pregiudicata. In applicazione di detto principio, è stato statuito che l’impresa designata per conto del FGVS, ove intenda impugnare la sentenza di merito, la quale l’abbia condannata a pagare una somma superiore al massimale di legge, non può limitarsi a dedurre tale eccedenza, ma, in presenza di più persone danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna ha comportato il superamento sia del massimale per ogni persona danneggiata, sia del massimale catastrofale”.

Risarcimento e massimale catastrofale

Applicando il suddetto principio, il Giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere, valutare e liquidare, il risarcimento spettante a ciascuno degli aventi diritto con l’unico limite costituito dal rispetto del massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).

Ad ogni modo, bisogna tenere presente che la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. e in relazione all’art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del Giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento ad opera del di quello civile, con valenza “incidenter tantum”, della sussistenza degli elementi costitutivi – materiale e psicologico – del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale.

In definitiva, come detto, il Giudice di appello ha errato:

  • sia dove non ha considerato gli stretti congiunti delle vittime, che avevano agito “iure proprio”, quali persone danneggiate (con la conseguenza che la somma riconosciuta a costoro, a titolo di danno morale, non avrebbe dovuto essere ripartita “pro quota”, ma avrebbe dovuto essere attribuita per intero a ciascuno degli aventi diritto previa valutazione del danno da ciascuno patito);
  • – sia nella parte in cui ha ritenuto che non potesse così procedere in ragione dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico del conducente del mezzo pesante.

Assorbite le altre censure, il ricorso viene accolto.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui