Il parametro di valutazione della invalidità civile e applicazione della formula salomonica

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Assegno di invalidità civile e rendita Inail per il medesimo soggetto

Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo ha confermato la valutazione della Commissione Tecnica di Ufficio (CTU) riguardante la percentuale di invalidità civile riconosciuta a un soggetto con menomazioni concorrenti. In particolare, la controversia verteva sull’applicazione della formula salomonica, metodo che prevede una valutazione complessiva proporzionale delle menomazioni coesistenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo la correttezza dell’uso delle tabelle ministeriali e del computo a scalare, escludendo l’obbligatorietà dell’applicazione della formula salomonica in tutti i casi di invalidità concorrente (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 28 luglio 2025, n. 21745).

La vicenda giuridica

Viene proposta opposizione avverso le risultanze della CTU che, in sede di accertamento dei requisiti sanitari per il conseguimento dell’assegno di invalidità civile, aveva riconosciuto una diminuzione permanente pari al 67%, confermando gli esiti della visita amministrativa.

Il Tribunale di Palermo respinge l’opposizione e, previo rinnovo della CTU, ne condivide le conclusioni osservando che si trattava di patologie concorrenti per le quali si procedeva ad una valutazione complessiva dell’invalidità proporzionale alla invalidità tabellata per la perdita dell’organo o dell’apparato interessato. La cd. formula salomonica, indicativa di una valutazione complessiva quale generico metodo di riferimento, era di possibile e non di obbligatoria applicazione.

L’intervento della Cassazione

Il ricorrente lamenta errata e/o mancata applicazione delle tabelle ministeriali; si assume che, l’impugnata pronuncia, nel richiamare le risultanze della CTU, aveva attribuito percentuali differenti alle patologie riportate al codice 7010 (anchilosi rachide lombare) e 7202 (anchilosi di anca in buona posizione), inerenti a menomazioni concorrenti, per le quali si dovrebbe applicare la formula intermedia salomonica (in luogo del calcolo riduzionistico previsto per le menomazioni coesistenti). Lamenta ancora la ricorrente che il CTU non avrebbe indicato un codice tabellare per la malattia celiaca e per la ipoacusia neurosensoriale, alle quali aveva attribuito una generica valutazione percentuale del 10%. Sostiene che se il Giudice avesse correttamente applicato le valutazioni percentuali ministeriali e il metodo di calcolo riduzionistico, sarebbe giunto alla percentuale del 75% mentre applicando il calcolo salomonico avrebbe ottenuto una percentuale dell’83%.

Le argomentazioni sono infondate e la S.C. rigetta in toto.

Il parametro di valutazione dell’invalidità civile

Il parametro di valutazione dell’invalidità civile è costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un’attività lavorativa generica. La tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. del 5 febbraio 1992, integra la norma primaria ed è vincolante.

Nel caso oggetto qui di esame, il Giudice di merito, nel condividere le valutazioni del CTU, non ha violato alcuna norma di legge: sono state indicate le singole voci delle tabelle e le percentuali applicate in rapporto alla gravità delle infermità (45% per le patologie concorrenti di poliartrosi e osteoporosi a moderata incidenza funzionale, con esiti di frattura osteoporotica e di anca destra; 20% per ipertensione arteriosa priva di complicazioni; 25% per disturbo depressivo reattivo in forma media), sono state ritenute non valutabili due patologie con percentuale inferiore al 10% (celiachia e ipoacusia neurosensoriale sinistra) ed è stato applicato il computo a scalare, per addivenire ad una accertata riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%.

Le tabelle ministeriali del 1992

Vi è da tenere presente che le tabelle ministeriali del 1992 elencano sia infermità individuate specificamente, alle quali è attribuita una determinata percentuale fissa, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali.

Molte altre infermità non sono tabellate ma è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate. Nel caso in esame, le prime due patologie riscontrate – poliartrosi e osteoporosi- non sono individuate dalle tabelle specificamente e correttamente per esse è stato utilizzato il criterio analogico del danno funzionale (attraverso il richiamo ai codici tabellari riferiti all’anchilosi).

Per completezza espositiva, il Decreto Ministeriale precisa che sono funzionalmente in concorso tra loro le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato ed in alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella, mentre in tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato.

L’esclusione della formula salomonica

Tutto ciò è adeguatamente indicato nella sentenza impugnata, con riferimento alla quantificazione rimessa alla valutazione complessiva dell’esaminatore sulla base di un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato, valevole ad escludere l’applicazione della c.d. formula salomonica.

Ora, nell’attribuire una percentuale del 45% alle patologie concorrenti poliartrosi e osteoporosi il CTU ha tenuto conto sia della natura delle infermità, incidenti funzionalmente sul medesimo apparato locomotore, sia del riferimento al codice identificativo di altre patologie, quali l’anchilosi del rachide lombare (cod. 7010) e l’anchilosi d’anca in buona posizione (cod. 7202), a cui la tabella attribuisce, rispettivamente, una percentuale in misura min. 31 max. 40, ed una percentuale fissa 41.

Riguardo alle altre infermità (ipertensione arteriosa e disturbo depressivo reattivo) la ricorrente non contesta la correttezza della valutazione percentuale. E sulla mancata attribuzione di alcun codice tabellare per celiachia e ipoacusia neurosensoriale, in quanto inferiori al 10%, la ricorrente non indica quale sarebbe il codice tabellare di riferimento violato (invece risulta osservata la disposizione dell’art. 5 del D.Lgs. 509/88 secondo la quale nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all’articolo 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori).

Ad ogni modo, in caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto.

La Cassazione respinge integralmente il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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