Con il Decreto Legislativo n° 8 del 2016, in vigore a decorrere dal 6 febbraio 2016, il reato contravvenzionale p. e p. dall’art. 116 co. 15 del Codice della Strada è stato depenalizzato, con conseguente derubricazione del medesimo in illecito amministrativo.

Ratio del Legislatore è stata, dunque, quella di “colpire le tasche” di quelle persone che si pongono alla guida di veicoli, senza aver mai conseguito la relativa patente ovvero aver patito la revoca della stessa.

Le sanzioni amministrative che saranno irrogate nei confronti di questi soggetti sono piuttosto salate e variano da un minimo di 5.000,00 euro fino ad un massimo di 30.000,00 euro, con possibilità di riduzioni.

Ma la nuova Legge funzionerà? Ovvero, il Legislatore perseguirà il suo intento?

Naturalmente, è ancora troppo presto per rispondere a tale quesito ed è per tale motivo, dunque, che mediante questa breve disamina intendo fornire il mio umile punto di vista, squisitamente pratico, ossia quello di un Avvocato penalista che trascorre le sue giornate tra aule di udienza e cancellerie – esclusivamente penali – e studio professionale.

Orbene, facciamo un passo indietro e, precisamente, ad una qualsiasi data anteriore al 6 febbraio 2016.

Tizio, alla guida di un’autovettura, viene fermato dalla Polizia Stradale e gli agenti, nell’occasione, accertano che il conducente è sprovvisto della relativa patente di guida, poiché mai conseguita.

Pertanto, Tizio viene denunciato in stato di libertà e nei suoi confronti si instaura un procedimento penale, per la fattispecie di reato p. e p. dall’art. 116 co. 15 del C.d.S..

Il procedimento penale diviene, poi, un processo penale pendente dinanzi al Tribunale in composizione Monocratica e Tizio viene condannato.

Naturalmente, per mera economia nei confronti di chi mi leggerà, non indicherò in questa sede le eventuali ipotesi che avrebbero determinato l’assoluzione di Tizio.

Ebbene, da Avvocato penalista che ha più volte “difeso Tizio” ovvero che ha assistito a processi penali “contro Tizio”, ho constatato che il Magistrato Giudicante ha – nella stragrande maggioranza delle ipotesi – sempre disposto nei confronti del conducente il beneficio della pena sospesa (definita quale c.d. “ruota di scorta” che ognuno di noi ha e che ci consente di non espiare la sanzione penale, solo se inferiore ad anni 2 di reclusione).

Ergo, Tizio, postosi alla guida di un veicolo senza la correlativa patente, non sconterà alcuna sanzione, ma si macchierà la c.d. “fedina penale”, risultando annotato sul proprio casellario giudiziario un precedente penale.

Orbene, illustrato ciò, torniamo ora al presente.

Nella medesima situazione Tizio non patirà alcun procedimento/processo penale a suo carico, ma sarà condannato alla sanzione amministrativa nei limiti e nei termini di cui sopra.

Ebbene, occorre a mio avviso domandarsi ciò: quale categoria di persone, in genere, si pone alla guida senza la prescritta patente di guida?

Per mia, seppur breve, esperienza personale gli svariati “Tizio” della situazione sono persone che, purtroppo, non hanno neppure i soldi per pagare alla motorizzazione civile le tasse necessarie per conseguire la patente!

Alla luce sempre della mia breve esperienza da penalista, ho notato che chi consuma questo illecito (prima penale, ora amministrativo) è semplicemente un povero soggetto, che fa sacrifici che solo lui può comprendere, e che utilizza l’auto, consapevole di trovarsi in una situazione di torto, perché magari gli occorre per lavorare e, quindi, per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.

Con questo non intendo dire che Tizio vada premiato ovvero non vada punito, altrimenti, con l’attuale situazione di forte crisi che la Penisola sta attraversando, tutti violerebbero la Legge.

Ritengo solo che prima del 6 febbraio 2016 Tizio “avrebbe contato fino a 10” prima di mettersi alla guida, per paura di “sporcarsi la fedina penale”.

Oggi, a mio avviso, Tizio non conta neppure fino ad 1 perché è pienamente consapevole che non avendo alcun reddito, lo Stato potrà anche irrogargli la pena massima di 30.000,00 euro, lui non la potrà mai pagare!

Ergo, la sua “tasca” non sarà punita e l’intento del Legislatore non sarà realizzato.

Naturalmente, questo è il mio punto di vista, prettamente pratico ed esposto alla luce di quella che è la mia esperienza da penalista.

Occorrerà verificare, pertanto, nel corso del tempo se l’obiettivo del Legislatore è stato o meno perseguito.

                                            Avv. Aldo Antonio Montella
                                               (Foro di Napoli)

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