Confermato l’arresto di un uomo, sottoposto a detenzione domiciliare, che si era recato in ospedale per una visita ma non la aveva effettuata e sulla strada del ritorno aveva deviato in direzione opposta al Comune di residenza

Sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza si era allontanato dalla stessa senza giustificato motivo. Per tale motivo il Gip ne aveva convalidato l’arresto in ordine al reato di omissione di referto.

Il fermo era stato operato dai Carabinieri che, a seguito delle reiterate richieste dell’uomo di recarsi in ospedale, avevano deciso di predisporre un servizio di pedinamento. All’esito dello stesso, i militari, dopo aver accertato che l’uomo si era recato presso il nosocomio per poi ripartire e fare rientro presso l’abitazione, avevano fermato il mezzo su cui viaggiava  dopo che aveva imboccato un’uscita che precedeva di dieci chilometri quella corrispondente alla bretella percorsa durante il tragitto di andata, per poi dirigersi in direzione opposta rispetto a quella che avrebbe dovuto condurre all’abitazione.

All’atto del controllo dell’auto l’uomo aveva affermato di non aver effettuato nessuna visita medica in quanto sprovvisto di prenotazione e non aveva fornito giustificazione in ordine al tragitto che stava percorrendo.

Sulla base di tali emergenze, in particolare per la mancata visita medica che aveva costituito ragione esclusiva dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio e per la rilevata deviazione dal tragitto che avrebbe dovuto condurre all’abitazione per proseguire la misura autocustodiale, i militari avevano proceduto all’arresto del ricorrente, per il quale il P.M. aveva richiesto la convalida del fermo al Gip.

Nel ricorrere per cassazione l’uomo deduceva l’illegittimità dell’arresto con riferimento al titolo di reato per insussistenza del fumus commissi delicti ed illogicità dell’ordinanza. A suo giudizio il G.i.p. aveva convalidato l’arresto per ragioni diverse e non contestate dal pubblico ministero nella parte in cui aveva valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva senza alcun giustificato motivo abbandonato la strada di ritorno dall’ospedale di destinazione, uscendo 10 chilometri prima dallo svincolo che lo avrebbe condotto a destinazione. Tale circostanza non avrebbe implicato alcuna violazione della norma penale in quanto era stato dimostrato che la strada percorsa dal ricorrente conduceva alla stessa destinazione e il tragitto sarebbe stato addirittura più breve rispetto a quello ipotizzato dai Carabinieri.

Contraddittoria risultava, inoltre, la decisione in relazione alla circostanza dimostrata che il ricorrente non aveva potuto eseguire la visita di controllo presso l’Ospedale ove era autorizzato a recarsi, per impegni professionali del medico.

Il G.i.p., infine, non avrebbe considerato che nell’ordinanza applicativa della misura della detenzione domiciliare l’indagato era autorizzato a recarsi presso ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri della provincia, previo preavviso ai Carabinieri della Stazione, senza che vi fosse imposizione alcuna in ordine all’itinerario da percorrere, così dovendosi ritenere legittima la sua condotta una volta rientrato dall’Ospedale, percorrendo un tragitto più breve rispetto a quello del viaggio di andata.

La Cassazione, con la sentenza n. 12212/2020, ha ritenuto di rigettare il ricorso, in quanto infondato.

Gli Ermellini hanno osservato che il giudice delle indagini preliminari, in ossequio ai principi della giurisprudenza di legittimità aveva correttamente ipotizzato l’integrazione del delitto di evasione. A nulla rilevava che, sulla base delle allegazioni della difesa successive all’arresto, fosse stata acquisita la documentazione comprovante che la mancata visita medica fosse stata conseguenza dell’indisponibilità del sanitario; evenienza, quest’ultima, che non poteva essere conosciuta dai militari operanti ai quali peraltro il ricorrente si era limitato a riferire di non aver effettuato la prenotazione della visita medica.

Generico risultava, invece, il rilievo che intendeva far discendere l’illegittimità dell’arresto dalla documentata compatibilità del percorso intrapreso rispetto al rientro presso la propria abitazione; percorso che, anche se in ipotesi fosse stato differente, secondo la difesa non avrebbe integrato la contestata evasione. Con riferimento a tale argomentazione, infatti, il dato rilevante, adeguatamente apprezzato, non risultava essere quello connesso all’abbandono della strada statale con la percorrenza della svincolo posto dieci chilometri prima rispetto a quello utilizzato nel tragitto di andata, bensì l’intrapresa direzione di marcia verso la città dalla quale si era da poco allontanato, direzione incompatibile con la possibilità e, conseguentemente, volontà di raggiungere il comune di residenza.

Di fronte alla rilevata incompatibilità del tragitto con la possibilità e volontà di raggiungere l’abitazione, non risultava conferente ogni riferimento del ricorrente al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che non avrebbe previsto alcun obbligo di raggiungere il luogo di residenza seguendo il tragitto più breve; circostanza che non contrastava con la ritenuta sussistenza del fumus del delitto di evasione apprezzato dal giudice della convalida.

La redazione giuridica

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