Velocità superiore al limite nel centro abitato, confermata la condanna

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velocità superiore al limite

Rigettato il ricorso di un automobilista accusato di omicidio colposo per aver provocato, per colpa, la morte di un motociclista in quanto al momento dell’incidente viaggiava a una velocità superiore al limite consentito

Era accusato di essersi scontrato, mentre era alla guida di un’automobile, contro la parte posteriore di un motociclo provocando la morte del centauro per colpa in quanto viaggiava a 104 km/h in una tratta in cui il limite di velocità era di 90 km/h. L’automobilista era stato condannato in primo grado alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione per omicidio colposo. La pronuncia era stata confermata anche in sede di appello.

Nel ricorrere per cassazione, eccepiva, tra gli altri motivi,  la nullità della sentenza in quanto, a fronte della originaria imputazione con la quale veniva contestato il limite di velocità di novanta chilometri orari, i giudici di merito gli avevano addebitato la norma che prescrive il limite di 50 km/h nei centri abitati, così ravvisando un fatto diverso da quello contestato, con conseguente lesione del diritto di difesa.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 12149/2020 ha ritenuto di non accogliere le argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.

Gli Ermellini hanno osservato che la Corte distrettuale aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui nei procedimenti per reati colposi la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva e della eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.

Nel caso in esame i giudici di merito avevano accertato che il tratto di strada statale in cui si è verificato il sinistro attraversava un centro abitato, ritenendo così applicabili i relativi limiti di velocità massimi. La decisione impugnata aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della valutazione della responsabilità dei conducenti nella causazione di un incidente occorre far riferimento alle condizioni di fatto concretamente esistenti per cui, anche in mancanza di uno specifico provvedimento dell’ente proprietario della strada, l’accertamento dell’esistenza di un centro abitato ben può essere effettuato sulla base di elementi concreti e specifici idonei a connotare come tale “un gruppo di case intervallate o site lungo un solo lato della strada”.

Era stato altresì evidenziato, con motivazione congrua, che la condotta del ricorrente era stata in ogni caso imprudente, in considerazione dello specifico tratto di strada che aveva una connotazione curvilinea con visuale non libera, stante anche la presenza di piante di oleandro a margine della carreggiata nonché l’esistenza di un cartello che segnalava un preavviso di intersezione, oltre alla vetustà della sua autovettura; circostanze queste che avrebbero dovuto indurre l’imputato a rallentare la velocità.

La redazione giuridica

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