Deve essere riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 589 bis (omicidio stradale), comma settimo, c.p. che prevede la diminuzione della pena fino alla metà nel caso in cui l’incidente mortale non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione dell’agente, ma vi sia il concorso di cause esterne, comprese condizioni metereologiche avverse

In tema di concorso di colpa del danneggiato il legislatore non ha evocato specificamente alcuna percentuale di colpa né in capo al colpevole né in capo ad altri – con la conseguenza che anche una minima percentuale di colpa altrui può integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis (omicidio stradale), comma settimo, c.p.

Questa osservazione ha indotto la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 54576/2018) e la dottrina a ritenere che anche l’eventuale concorso di colpa riconducibile a soggetti estranei alla circolazione stradale ed altresì il concorso di fattori esterni non provenienti dall’agire umano, come ad esempio le condizioni metereologiche avverse, purché causalmente rilevanti ai fini della produzione del sinistro, ricadono nella fattispecie incriminatrice determinando un’attenuazione delle conseguenze sanzionatorie in capo al soggetto non esclusivo responsabile.

Nel caso in esame l’imputato era stato accusato di aver investito un pedone, con la doppia aggravante di aver commesso il fatto sotto l’effetto di sostanze alcoliche e di aver superato i limiti di velocità, dandosi alla fuga subito dopo l’incidente.  

In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che il conducente avesse eseguito la manovra di immissione nella rampa di uscita dal raccordo autostradale ad alta velocità senza operare le cautele prescritte dal codice della strada, ponendosi alla guida in condizioni personali di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, tali da vulnerare la corretta capacità di governare il veicolo in corsa e di non consentirgli di avvistare il pedone sulla carreggiata.

Per tali fatti la Corte d’appello di Milano lo condannava alla pena di sette anni di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Contro tale pronunzia la difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra gli altri motivi, il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale contemplata al comma settimo dell’art. 589-bis c.p. che prevede la diminuzione della pena fino alla metà nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Ebbene, la Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 9205/2020) ha accolto il motivo perché fondato.

La corte d’appello, nel rispondere alle doglianze difensive, si era limitata ad escludere l’attenuante contemplata dal comma settimo dell’art. 589 bis c.p. evidenziando che “il sinistro [era] stato pacificamente causato dal comportamento gravemente colposo dell’imputato e non [era] emerso che la vittima [avesse] posto in essere alcuna condotta colposa tale da potersi qualificare come concausa dell’evento”, incorrendo così in un vulnus motivazionale.

È noto infatti, che “ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione, occorre che nella pronuncia di secondo grado sia dato puntuale conto delle deduzioni svolte dalla difesa nei motivi di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche al giudizio espresso ed esse devono essere sottoposte ad un effettivo vaglio critico ai fini della valutazione circa la fondatezza o infondatezza delle stesse (Cass. Sezione Seconda, n. 56395/2017; Sezione Terza, n. 27416/2014).

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma settimo, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo giudizio.

La redazione giuridica

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