Alla donna, sottoposta a detenzione domiciliare, era concessa l’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione, dalle ore 7 alle ore 18, per provvedere alle esigenze di vita proprie e dei figli, nonché per urgenti motivi sanitari
Assolta perché il fatto non sussiste. Con questa motivazione la Corte d’appello aveva riformato la sentenza di primo grado che condannava una donna per il delitto di evasione. L’imputata, nello specifico, era accusata di essersi allontanata dalla propria abitazione, dove era sottoposta al regime della detenzione domiciliare in forza di provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, senza aver fornito l’avviso prescritto ai Carabinieri preposti alla vigilanza. Era poi stata rintracciata, pur in orario autorizzato, mentre effettuava degli acquisti presso un centro commerciale.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto – in virtù dell’amplissima autorizzazione concessa da parte del Tribunale di Sorveglianza ad allontanarsi dall’abitazione in una fascia oraria che andava dalle ore 7 alle ore 18, per provvedere alle esigenze di vita proprie e dei figli, nonché per urgenti motivi sanitari – che la necessità di effettuare il preavviso ai Carabinieri preposti al controllo fosse limitato ai soli motivi sanitari.
Il Procuratore ricorrente, tuttavia, si era rivolto alla Cassazione per l’annullamento della pronuncia impugnata.
In particolare, deduceva l’illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui riteneva che l’obbligo di comunicazione fosse previsto solo per motivi sanitari essendo in tal senso esplicito il provvedimento.
Escludeva, inoltre, che l’imputata potesse essere incorsa in errore determinato dal non preciso contenuto del provvedimento del Giudice di sorveglianza in quanto sarebbe stato evidente, oltre alla violazione dell’obbligo di comunicazione, che la presenza della donna sorpresa mentre si trovava all’interno di un centro commerciale, non sarebbe stato conforme all’autorizzazione che consentiva di allontanarsi dalla abitazione solo per provvedere ad esigenze di vita propria e della prole. Ipotesi, quest’ultima, da escludere nel caso esaminato in cui la motivazione era connessa, testualmente, a “shopping voluttuario” del tutto estraneo alle esigenze di vita personale e dei figli minori.
La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 5228/2020 ha ritenuto rigettare il ricorso in quanto infondato.
Gli Ermellini hanno osservato, infatti, come fosse prevista per la donna, sottoposta alla detenzione domiciliare, l’autorizzazione ad allontanarsi “dalle 7,00 alle 18,00 per provvedere alle esigenze di vita proprie e della prole nonché per urgenti motivi sanitari (proprie o dei figli) con obbligo di seguire la via più breve senza fermate intermedie, previo avviso dei C.C. preposti alla vigilanza in merito agli orari di uscita e di rientro al domicilio e di successiva esibizione di certificazione comprovanti gli esami e le visite effettuate”.
La motivazione della Corte s’appello, pertanto, non appariva per nulla illogica, nel ritenere che il riferimento al necessario “previo avviso” fosse riferito alle sole esigenze di natura sanitaria, in tal senso deponendo la significativa successiva necessità di esibire la certificazione comprovante gli esami e le visite effettuate.
Per la Cassazione, inoltre, risultava priva di pregio la generica deduzione secondo cui non vi sarebbe alcun collegamento tra la presenza della donna all’interno del centro commerciale e la necessità di provvedere alle esigenze di vita personale e dei figli minori, in quanto il ricorrente non forniva alcuna concreta motivazione in ordine al perché ciò sarebbe connesso a precluso “shopping voluttuario”, affermazione meramente apodittica che non trovava alcun conforto nel ricorso.
La redazione giuridica
Leggi anche:
ARRESTI DOMICILIARI: LEGITTIMO L’ALLONTANAMENTO PER L’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO?





