Ritenuta non sussistente l’esimente dello stato di necessità per un uomo in regime di detenzione domiciliare che aveva lasciato l’abitazione per spostare l’auto della convivente incinta

Era stato condannato in sede di merito per il reato evasione dal luogo ove si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare. L’uomo, nello specifico, si era allontanato per spostare l’auto della convivente in stato di gravidanza, che impediva la circolazione.

La Corte di appello, ribaltando il giudizio del Tribunale, aveva rilevato che l’evasione è un reato a forma libera che è integrato con il dolo generico, salvo non ricorrano effettivi e rigorosamente dimostrati stati di necessità o altri eventi eccezionali. Nel caso in esame, secondo il Giudice di secondo grado, lo stato di necessità non poteva ritenersi sussistente, non potendo ravvisarsi nei motivi che avevano indotto l’imputato a spostarsi, la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona in relazione alla dedotta impossibilità della donna di provvedere personalmente allo spostamento del veicolo a causa del suo stato interessante.

D’altro lato, il Collegio aveva rilevato come non vi fosse prova del fatto che l’uomo intendesse rientrare nell’abitazione subito dopo avere spostato il veicolo.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato chiedeva l’annullamento del provvedimento deducendo che Corte d’appello si fosse limitata ad argomentare in merito all’assenza dell’elemento soggettivo del reato senza confrontarsi con il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure che lo aveva assolto avendo giudicato la sua condotta priva di potenzialità lesiva sulla scorta delle imprevedibili contingenze fattuali che lo avevano costretto ad allontanarsi dall’abitazione, stante la necessità di salvaguardare la salute della convivente e del nascituro. Del resto gli stessi operanti di Polizia Giudiziaria, recatisi all’interno dell’abitazione, avevano avuto modo di verificare che la convivente versava effettivamente in non buone condizioni di salute e che, come rilevato dal primo giudice, se non fosse sopraggiunta la Polizia, l’assenza dell’imputato dal domicilio sarebbe stata circoscritta nel tempo e nello spazio, essendo finalizzata al mero spostamento dell’auto.

Per la Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso con la sentenza n. 14407/2020, il motivo di doglianza  è infondato.

La Corte d’appello – evidenziano gli Ermellini – stante la radicale riforma della decisione di primo grado, era tenuta a delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. A tale onere di motivazione “rafforzata” il Giudice dell’appello si era perfettamente attenuto rilevando ineccepibilmente l’insussistenza nella specie dei presupposti, in fatto ed in diritto, per l’esimente dello stato di necessità.

In base all’art. 54 del codice penale – sottolineano dal Palazzaccio – tale causa di giustificazione postula la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave alla persona per evitare il quale non possa ricorrersi ad altro mezzo che all’azione illecita: deve dunque trattarsi d’una necessità assoluta che, nell’incombenza del pericolo, costringa inevitabilmente l’agente all’anzidetta azione, quale unica via di salvezza per la propria o l’altrui persona.

A tali coordinate ermeneutiche si era orientata la Corte territoriale nell’escludere la ravvisabilità dell’invocata scriminante dello stato di necessità, là dove aveva evidenziato come la decisione dell’imputato di abbandonare il regime di detenzione domiciliare non fosse dipeso dall’esigenza insuperabile di scongiurare il pericolo di un danno grave alla persona, non potendo una situazione siffatta potersi ravvisare nella mera esigenza di spostare l’auto che la convivente non era in grado di guidare personalmente a causa del suo stato di gravidanza, così da liberare il passo del veicolo di un terzo. L’intervento dell’imputato era volto a risolvere un banale problema di viabilità, di per sé avulso da rischi per l’incolumità personale o la vita dell’agente o di terzi, per di più ovviabile anche da parte di altra persona.

La redazione giuridica

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