Detenzione e cessione di stupefacenti: quando vi è assorbimento?

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detenzione stupefacenti

In presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quando unico è il fatto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave

La vicenda

Dopo aver perquisito l’abitazione dell’indagato, la polizia giudiziaria riveniva il possesso di cocaina, hashish, marijuana e la somma di 18.520 euro a dimostrazione del fatto che egli avesse già ceduto parte della sostanza.

Nonostante la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, la polizia proseguiva le indagini e da tale attività nasceva un successivo giudizio a carico dello stesso imputato avente ad oggetto lo spaccio di sostanza stupefacente e non la detenzione ai fini di spaccio, per cui il ricorrente era stato già condannato in via definitiva.

In sostanza la difesa sosteneva che vi fosse una palese violazione del principio del ne bis in idem.

Sul punto si sono pronunciati i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 28364/2019) che tuttavia, hanno respinto il ricorso perché infondato.

“L’art. 73, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 309 del 1990, prevede due reati caratterizzati dalla medesima condotta e dalla mancata autorizzazione di cui all’art. 17, che tuttavia si distinguono per l’oggetto materiale della condotta e per la pena comminata.

Si tratta comunque di reati autonomi e pertanto nel caso in cui un medesimo comportamento abbia ad oggetto sia le sostanze stupefacenti di cui alla tabella I che quelle di cui alla tabella II, si avranno reati distinti con possibile continuazione, dal momento che le condotte non sono alternative e non sono quindi inquadrabili in un rapporto di assorbimento reciproco. Al contrario, nel caso in cui un soggetto ponga in essere condotte contestuali inerenti a sostanze della medesima specie avremo un unico reato”.

Ne deriva che, in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (così Cass. Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017).

Detto in altri termini, perché si realizzi l’assorbimento è necessario che il dato quantitativo ed il contesto temporale siano i medesimi.

Le diverse condotte previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, in alternatività formale tra loro, perdono, infatti, la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato.

Del resto – chiariscono gli Ermellini -, il legislatore vuole evitare che un soggetto sia sottoponibile a successivi procedimenti penali con oggetto il medesimo fatto storico.

Il ne bis in idem nel processo penale

Come noto, esistono dei requisiti soggettivi e oggettivi perché la regola del ne bis in idem trovi applicazione ed infatti deve esistere un’identità tra l’imputato del primo e del secondo procedimento.

Inoltre, il fatto storico deve essere il medesimo, circostanza che si realizza anche quando è rappresentato diversamente secondo modalità spaziali o temporali.

Al riguardo, la giurisprudenza più recente ha interpretato tale concetto in modo ampio, ritenendo precluso un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto attribuito al medesimo soggetto, anche in presenza di un processo ancora pendente instaurato ad iniziativa dello stesso pubblico ministero.

La diversità spazio-temporale tra dentenzione e cessione di stupefacente

Quanto al caso in esame, i giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto corretto – condividendolo -l’assunto della Corte di appello secondo cui le condotte di detenzione ai fini della cessione e di cessione in senso stretto fossero compatibili sotto il piano logico e suscettibili di continuazione.

Nella specie, infatti, le condotte di cessione erano relative ad un momento storico diverso e sicuramente antecedente, rispetto a quello della contestata e giudicata detenzione.

Per tutti questi motivi, il ricorso è stato rigettato, trattandosi non di condotte plurime di un medesimo reato, ma di condotte diverse, suscettibili di essere avvinte dal vincolo della continuazione.

La redazione giuridica

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