Il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall’art. 468 c.p.p., comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria

La vicenda

Nel gennaio 2018 la Corte di appello di Lecce aveva confermato la condanna inflitta all’imputato dal Tribunale di Brindisi, per il reato di atti persecutori ai danni del padre.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando in primo luogo,  la mancata ammissione a prova contraria dell’esame di due testi, la cui relativa richiesta era già stata rigettata dal Tribunale.

Tale decisione – a detta della difesa – era errata poiché fondata su un orientamento giurisprudenziale non condivisibile – secondo cui l’esercizio del diritto alla prova contraria di cui all’art. 468 c.p.p., comma 4, sarebbe inibito dalla mancata presentazione di una propria lista testi da parte del soggetto che lo invoca – e superato da altri e preferibili approdi di legittimità.

Ed invero, l’escussione di quei due testimoni era decisiva perché avrebbe consentito di sovvertire radicalmente le dichiarazioni dell’unico ed interessato teste di accusa.

La questione è stata decisa dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 28552/2019.

Ebbene il Supremo Collegio, ha condiviso il motivo di ricorso offerto dalla difesa.

La scelta del giudice di merito di non consentire l’esame dei due testimoni a prova contraria, era errata perché volta a dar seguito ad un orientamento non più condivisibile.

Doveva invece, farsi applicazione il principio di diritto ormai prevalente in giurisprudenza, secondo cui la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha comunque la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici di un’altra parte, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall’art. 468 c.p.p., comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l’opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa.

In particolare, come ricordato in una recente sentenza della Quinta Sezione (n. 41662 del 14/04/2016), la norma di riferimento è l’art. 468 c.p.p., comma 4 secondo cui “in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento”.

A differenza di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione, non è previsto un termine entro il quale l’indicazione a prova contraria deve essere effettuata nè il diritto alla controprova è collegato a quello alla prova diretta esercitato dalla medesima parte.

Il principio di diritto

«Il che – affermano gli Ermellini – risponde ad una logica comune oltre che giuridica, se si considera che il diritto alla controprova concerne, appunto, le prerogative di contrasto di una parte rispetto alla prova articolata da altri, sicché condizione imprescindibile non è che la parte che intenda invocarla abbia presentato una propria lista, ma che l’abbia presentata un’altra parte».

Infatti, “l’istanza di prova contraria non è strutturalmente destinata a coltivare un proprio tema di prova del quale, pertanto, devono essere rese tempestivamente edotte le altre parti, ma è diretta a contrastare la prova che altri vorrebbe veicolare in dibattimento attraverso un determinato teste, esaminandolo sulle medesime circostanze su cui sarà articolata la prova diretta, ma in una prospettiva di contrasto alla tesi avversa ed anche di eventuale attendismo strategico rispetto alle scelte di controparte”.

Per tali motivi è stato affermato il seguente principio di diritto: “se una parte intende far escutere un soggetto su determinati temi specifici individuati di propria iniziativa, ne “dovrà inserire il nominativo in una lista da presentare ai sensi del comma 1 del più volte ricordato art. 468 c.p.p., ma, qualora si abbia solo interesse a dedurre in senso contrario rispetto alle circostanze introdotte dalle altre parti, anche attendendone le determinazioni in ordine alle richieste istruttorie, l’istanza di escussione del medesimo ben potrà provenire da chi non abbia curato liste di sorta”.

Avv. Sabrina Caporale

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