Dichiarazione dei redditi congiunta: sussiste responsabilità anche dopo la separazione (Cass. civ., sez. V,  31 agosto 2022, n. 25677).

Dichiarazione dei redditi congiunta: “i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; ciò, fatta, tuttavia, salva la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l’obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge”.

Tale concetto è oggetto della decisione qui a commento che ha rigettato il ricorso di una contribuente alla quale era stata notificata la cartella di pagamento a seguito della definitività dell’accertamento emesso a carico del solo marito.

Dichiarazione dei redditi congiunta : L’art. 17, comma 1, l. n. 114/1977 (soppresso dall’art. 9, comma 6, Dpr 322/1998) consentiva ai “coniugi non legalmente ed effettivamente separati” la presentazione di un unico modello di dichiarazione dei redditi e all’ufficio l’effettuazione degli accertamenti in rettifica a nome di entrambi i coniugi e la notifica al solo marito “nell’ipotesi prevista dal primo comma”, quando cioè al momento della dichiarazione i coniugi non sono separati.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, tale disciplina non viola il diritto di difesa della moglie, in quanto la stessa può comunque far valere i suoi eventuali motivi di impugnazione nel momento in cui la pretesa dovesse essere portata a sua conoscenza.

In particolare, con riferimento all’ipotesi di separazione personale dei coniugi successiva alla dichiarazione dei redditi congiunta, i Giudici di legittimità hanno affermato  che la moglie separata «non risulta pregiudicata dalla notifica dell’atto di accertamento al marito, anche quando la stessa più non conviva con lui e sia ignara del fatto, potendo impugnare, anche per il merito, il primo avviso a lei successivamente notificato (anche un avviso di mora)».

È stato precisato che affinchè insorga la responsabilità solidale della moglie codichiarante, non è necessario che le sia notificato l’avviso di accertamento, in quanto la medesima è legittimata a proporre autonoma impugnazione avverso il primo atto, normalmente della riscossione, che le venga notificato e a far valere, in quella sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria. 

Tale disciplina non è in contrasto con i principi di eguaglianza e capacità contributiva, atteso che l’accertamento riguarda un reddito omesso o infedelmente indicato nella dichiarazione congiunta, frutto di libera scelta del contribuente.

La moglie risponde del debito riferibile al reddito prodotto soltanto dall’altro coniuge per un vincolo di solidarietà dipendente (Cassazione, sentenza 19056/2006) ed è, quindi, responsabile, in rettifica, della dichiarazione congiunta, per il maggior reddito d’impresa prodotto dal marito (Cassazione, sentenza 3526/2012).

A tale riguardo, viene osservato che la solidarietà tributaria si presenta, allo stesso modo di quella civilistica, come un modo di attuazione del rapporto obbligatorio che può manifestarsi sia come contitolarità di una posizione debitoria fra più soggetti, caratterizzata dall’esistenza di un interesse comune a tutti (solidarietà paritetica), sia come una situazione di presenza di più obbligati, con un interesse unisoggettivo, riferibile cioè a uno solo (solidarietà dipendente).

Conseguentemente, nonostante sia soggetto autonomo d’imposta, la donna coniugata che scelga di avvalersi della dichiarazione congiunta (ex articolo 17, legge 114/1977) fa propri i conseguenti vantaggi e oneri comunque conseguiti, “introducendo volontariamente l’obbligo di solidarietà con la responsabilità tributaria del marito, per ogni tributo […] carico di quest’ultimo” (Cassazione, sentenza 22692/2007).

A tale riguardo, infatti, sono irrilevanti, al fine di riconoscere la sussistenza della responsabilità solidale della moglie codichiarante, sia la sopravvenuta separazione giudiziale, sia la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cassazione, sentenze 21959/2010 e 25486/2009).

Avv. Emanuela Foligno

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