Corte di Cassazione, n. 11782 – 8 giugno 2016

È nullo il provvedimento col quale viene dichiarato lo stato di adottabilità di un minore che, durante lo svolgimento delle attività processuali, non abbia ricevuto assisitenza legale.

Ad affermarlo è la VI Sezione Civile della Cassazione, con sentenza depositata lo scorso 8 giugno 2016.

Il Comune di Cantù, nella specie nominato tutore provvisorio del minore, non aveva provveduto alla nomina di un difensore tecnico, né a sua volta, il Tribunale per i minorenni, aveva disposto la nomina di un difensore di ufficio o di un curatore speciale.

«Ne è derivata così, – chiariscono i giudici ermellini – la lesione del diritto di difesa del minore –per non esser stato assistito e non aver potuto esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per le decisioni dei giudici di merito. Ciò ha come conseguenza la nullità del procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità svoltosi senza l’assistenza legale del minore.»

Come già affermato da questa Corte – aggiungono i giudici della VI Sezione – (Cass. civ., sezione n. 3804 del 17 febbraio 2010), in tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d’interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico.

La nomina di un curatore speciale è necessaria qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell’apertura del procedimento, ovvero, come si diceva, nel caso in cui sussista conflitto d’interessi, anche solo potenziale, tra il minore ed il suo rappresentante legale. Tale conflitto è ravvisabile in re ipsa nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite che può essere diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest’ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev’essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore.

Dal coordinamento delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 4 e 10 comma 2 della legge n. 184/1983 e successive modificazioni emerge non solo la volontà del legislatore di considerare necessaria la partecipazione al procedimento del minore e dei genitori, ovvero in mancanza, degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano con il minore rapporti significativi, ma anche quella di garantire loro una assistenza legale finalizzata all’esplicazione di una effettiva difesa nel processo.

Se l’art. 10 prevede che all’atto dell’apertura del procedimento genitori del minore siano avvertiti e invitati a nominare un difensore, nonché informati della nomina di un difensore di ufficio nel caso non vi provvedano, non può logicamente ritenersi che una tutela inferiore possa essere accordata alla partecipazione del minore al procedimento di cui è la parte principale, in ragione della mancata previsione di un tale invito al tutore già nominato o nominato contestualmente all’apertura del procedimento. (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 15363 del 22 luglio 2015).

Avv. Sabrina Caporale

Hai avuto un problema analogo e ti serve una consulenza gratuita? scrivi a redazione@responsabilecivile.it o telefona al numero 3927945623

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui