Il consenso informato non è necessario in caso di differimento dell’intervento chirurgico perché il medico non lo ritiene necessario (Cass. Civ., Sentenza n. 39084/2021)

La singolare vicenda decisa dalla Suprema Corte riguarda la necessità, o meno, di ottenere il consenso informato del paziente in caso di differimento dell’intervento chirurgico.

In particolare, il paziente si sottopone a due interventi chirurgici al braccio destro, il primo perché consigliato dallo specialista, il secondo per recuperare la piena funzionalità del braccio.

Ritenendo che i due interventi non fossero stati eseguiti bene, cita in giudizio sia la Struttura Sanitaria che i due medici specialisti, deducendo che la mancata guarigione e i postumi permanenti accertati fossero da attribuire alla loro responsabilità.

I Giudici di merito rigettano la domanda dell’uomo per carenza del nesso di causa tra la scarsa funzionalità dell’arto superiore e la condotta dei Sanitari e dichiarano non dimostrata la rilevanza della mancata informazione relativa al primo intervento chirurgico.

Il paziente ricorre in Cassazione lamentando:

-con il primo motivo lamenta l’erronea qualificazione del titolo di responsabilità con conseguente erronea decisione sull’onere della prova;

-con il secondo motivo lamenta che sia stato escluso il nesso di causa, riproponendo al riguardo gli stessi argomenti presentati in appello;

-con il terzo motivo deduce omissione di consenso informato circa il differimento di uno degli interventi a cui si è sottoposto.

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile.

Come correttamente sostenuto dalla Corte di Appello, spettava al paziente dimostrare il nesso di causa tra gli interventi eseguiti dai medici e il danno asseritamente subito.

L’accertamento del nesso causale spetta al Giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione.

Il CTU ha escluso il nesso di causa tra gli interventi chirurgici e le condizioni dell’arto superiore del paziente.

Ebbene, tale accertamento non può più essere messo in discussione in sede di legittimità poiché finalizzato ad ottenere un diverso apprezzamento delle prove e dei fatti.

Per quanto riguarda il terzo motivo, gli Ermellini non rilevano le ragioni di differimento di uno degli interventi.

In ogni caso, precisa la Corte, il motivo è infondato perché “postula che vi sia diritto ad informazione per il differimento di un intervento: è atto, questo, che non implica un trattamento sanitario per l’appunto, ma un suo differimento.”

Pertanto, è errato quanto affermato da ricorrente circa il diritto di dare il consenso anche alla non esecuzione dell’intervento.

Secondo la tesi del ricorrente, una volta fornito il consenso per l’intervento, il paziente deve essere nuovamente informato se l’intervento non viene eseguito o rimandato.

Così non è in quanto la non esecuzione, o il rinvio del trattamento è una scelta rimessa alla scienza del Medico.

Il paziente può dare il consenso a un intervento a cui si deve sottoporre, non può pretendere che lo stesso venga effettuato se il Medico lo ritiene superfluo o comunque non necessario.

La ratio del consenso informato è quella di garantire al paziente il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo ed aggiornato in relazione alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché “riguardo alle specifiche alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Come noto, il paziente può rifiutare di ricevere le informazioni o indicare i familiari o persona di fiducia incaricati di riceverle o di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole, e il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Il paziente ha il diritto di rifiutare le cure, ed in questi casi il personale sanitario dovrebbe informarlo in merito alle conseguenze della rinuncia o rifiuto delle cure.

In definitiva, il paziente ha diritto di conoscere in maniera approfondita e dettagliata i benefici ed i rischi del trattamento sanitario cui si deve sottoporre ed ha parimenti diritto di rifiutare le cure; in tal caso ha il diritto di essere informato circa le conseguenze del rifiuto.

Il consenso informato è espressione del diritto del paziente alla autodeterminazione e nulla ha a che vedere con il differimento del trattamento chirurgico.

Avv. Emanuela Foligno

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