Dinamica dell’infortunio e rapporto di causalità

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rapporto di causalità

Non è derivato un danno biologico indennizzabile e le patologie denunciate sono prive di rapporto di causalità con l’infortunio (Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1179/2021 del 26/05/2021 RG n. 1753/2017)

Con ricorso del 19-4-2017 il lavoratore, premette di lavorare con mansioni di minatore, espone che il giorno 28 -6-2016, nel corso del lavoro, scivolava sui gradini del camion e cadeva all’indietro procurandosi una “distorsione traumatica del rachide lombare e cervicale”, ma l’Inail non riconosceva tuttavia menomazioni dell’integrità psicofisica.

Contesta, quindi, la valutazione dell’I.N.A.I.L., e chiede accertarsi che per il suddetto infortunio è insorta una menomazione dell’integrità psicofisica pari o superiore al 10% con condanna dell’istituto al pagamento dell’indennizzo, ovvero alla costituzione della rendita nella misura corrispondente.

Si costituisce in giudizio l’Inail contestando la verificazione dell’evento infortunistico e la derivazione dall’infortunio di postumi indennizzabili evidenziando che le lesioni denunciate non sono in rapporto di causalità con i traumi, avendo eziologia differente.

La causa viene istruita attraverso prova testimoniale e CTU Medico-Legale, e il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ritiene la domanda infondata.

L’Inail ha contestato le circostanze e le modalità dell’infortunio e la riconducibilità dell’evento lesivo alla occasione di lavoro.

Al riguardo viene ribadito il principio secondo cui, in caso di contestazione da parte dell’Inail, l’eventuale erogazione da parte dello stesso dell’indennità per inabilità temporanea, non comporta riconoscimento dell’evento come infortunio sul lavoro, al fine della richiesta dell’indennizzo anche di postumi invalidanti.

Difatti, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell’istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all’avveramento dell’infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l’espletamento di un’apposita procedura amministrativa, strumentale all’accertamento dell’esistenza dell’obbligazione previdenziale e all’adempimento di essa”.

Condividendo tali principi, a fronte della specifica contestazione dell’Inail, era onere del lavoratore ricorrente provare le modalità dell’evento infortunistico e il suo verificarsi per causa violenta in occasione di lavoro.

In altri termini, il lavoratore era tenuto ad assolvere all’onere della prova inerente il fatto costitutivo della pretesa azionata.

Le prove testimoniali espletate hanno confermato la verificazione dell’evento infortunistico, confermando che il 28 -6-2016, intorno alle 3 del mattino, il ricorrente – addetto alle mansioni di autista minatore addetto alla guida degli autocarri – nel mentre scendeva dalla cabina dell’autocarro, scivolava con le spalle all’indietro cadendo per terra.

Ciò posto, il Tribunale esamina gli esiti dell’infortunio.

La fattispecie è regolata dal D. Lgs. n. 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame che prevede all’art. 13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’ INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico – relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’art. 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cu i alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’art. 74 del testo unico. 3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicati vi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla dat a di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il CTU ha concluso “la dinamica del sinistro non consente di individuare un rapporto di causalità tra l’infortunio sul lavoro e la produzione delle protrusioni discali ed ernie dorsali e lombari pluri distrettuali, a seguito dell’infortunio è derivato all’istante un periodo di inabilità ma non una menomazione dell’integrità psicofisica”.

Le conclusioni del C.T.U., non censurate dalle parti in causa, vengono interamente condivise dal Tribunale.

Ergo, non essendo derivato dall’infortunio un danno biologico indennizzabile da parte dell’Inail, ed essendo le patologie denunciate prive di rapporto di causalità con l’infortunio, il ricorso viene respinto.

Le spese di lite, e quelle di CTU Medico-Legale, vengono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge; pone le spese di CTU a carico solidale delle parti nei rapporti con il consulente e a carico esclusivo di parte ricorrente nei rapporti tra le parti processuali.

Avv. Emanuela Foligno

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